Domanda

Abbiamo ricevuto da parte di due ex coniugi, attualmente divorziati, la richiesta di procedere alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite in Tribunale (in particolare si tratta della modifica dell’importo dell’assegno divorzile). Non avendo mai avuto un caso simile chiediamo quali sono le condizioni da rispettare ed il procedimento da seguire.

Risposta

La materia è regolata dall’art. 12 del D.L. 132/2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014.

In particolare, nel caso specifico, devono sussistere le condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto citato (sono le stesse previste per la separazione o il divorzio) e la formula da utilizzare per la redazione dell’atto è la 121-septies. Pertanto l’Ufficiale di Stato Civile non potrà procedere in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

La documentazione da acquisire è analoga a quella prevista per le altre casistiche previste dalla norma citata, che possiamo così esemplificare: copia integrale dell’atto di nascita delle parti, copia integrale dell’atto di matrimonio, copia della sentenza di divorzio del tribunale.

L’accordo di modifica delle condizioni di divorzio (stessa cosa vale per la modifica delle condizioni di separazione) non prevede, a differenza del divorzio stesso e della separazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile, la conferma tramite una successiva dichiarazione, è un atto unico.

Non sono previste annotazioni degli accordi di modifica ai patti di separazione e di divorzio. Le quali, d’altronde, non sono neppure previste per le modifiche alle condizioni di separazione o di divorzio davanti all’Autorità Giudiziaria.

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