Domanda

Con l’inizio della bella stagione molti bar chiedono di poter occupare degli spazi esterni con tavolini e sedie per effettuare la propria attività di somministrazione. Si chiede se è necessaria la SCIA e la DIA sanitaria per la somministrazione.

 

Risposta

La legge 25 agosto 1991, n. 287, disciplina l’apertura ed il trasferimento dell’attività di pubblico esercizio in spazi esterni degli esercizi al pubblico. In tal senso è la linea espressa dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che con la risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 ha affrontato tale questione.

Infatti, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D.lgs. 59/2010 (norma che integra e modifica la legge 287/91), “l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico […] sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela […].  L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi […] in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.”

Il MISE interpretando alla lettera il dettato di legge sostiene in maniera decisa che “l’ampliamento della superficie del locale […] non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA”. Ancora: “Resta ferma, comunque, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili”. In tal senso, dal punto di vista della pubblica sicurezza, ricadente nella sfera del “vecchio” TULPS, la risoluzione era stata inviata anche al Ministero dell’Interno con l’invito a “far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni al riguardo”. Ad oggi non risulta alcuna “determinazione” del Ministero dell’Interno.

Per esperienza, e per completezza, tale posizione del MISE è stata ampiamente disapplicata, almeno nelle piccole realtà comunali, che hanno ritenuto comunque di assoggettare l’ampliamento alla SCIA e DIA sanitaria.

Ancora il MISE, con nota n. U.205595 del 06 giugno 2018, ritorna sulla questione con la risposta ad un quesito di un comune della Regione Toscana ribadendo tale impostazione: “anche in caso di installazione di strutture cd “dehors”, destinate al ristoro all’aperto, smontabili e facilmente rimovibili, posizionate sul suolo antistante i locali di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non si verifica l’ampliamento di superficie”.

Quindi, salvo quanto previsto dall’art. 20 del Codice della strada, resta in essere la mera occupazione della superficie esterna ai locali. Nel caso l’occupazione sia su area pubblica, la materia è disciplinata dal D.lgs. 507/93 ed è competenza dell’Ufficio tributi. Nel caso l’area sia privata, evidentemente non risulta necessario nemmeno questo passaggio autorizzativo, salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato Decreto, se trattasi di “aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.

Va sottolineata infine, alla luce di quanto sostenuto dal MISE, l’importanza del provvedimento con cui si autorizza l’occupazione del suolo pubblico, all’interno del quale risulta opportuno indicare tutte le prescrizioni ritenute utili al fine di tutelare “la sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili”.

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