Domanda

È possibile applicare agli alloggi ex IACP (case popolari) la fattispecie di esonero dall’IMU e dalla TASI prevista per gli alloggi sociali?

Risposta

Si tratta di una questione piuttosto complessa, che dal 2016 ha assunto maggiore rilievo con la soppressione del prelievo fiscale sull’abitazione principale anche per la TASI.

Prima di rispondere al quesito giova ricordare che il d.l. 102/2013 ha assimilato all’abitazione principale gli «alloggi sociali», come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, escludendoli dall’IMU a partire dal 2014.

Per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o agli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER, ALER, ecc.), è invece rimasta la detrazione di 200 euro dall’imposta calcolata sulla base dell’aliquota ordinaria.

Ebbene, negli ultimi anni diversi enti di edilizia residenziale pubblica hanno ritenuto di poter rientrare nella definizione di alloggio sociale e quindi di non dover pagare l’IMU, creando contenzioso e perdita di gettito per i comuni.

Il problema si è peraltro amplificato nel 2016 in virtù dell’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali anche ai fini TASI.

Tra l’altro la stessa definizione di «alloggio sociale» (d.m. 22 aprile 2008) appare indefinita e nessuno è stato sinora in grado di fissare una linea di demarcazione netta: né il ministero delle Infrastrutture, più volte interpellato dall’ANCI, né il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si è mostrato alquanto reticente ed evasivo sulla questione (si veda la risposta a Telefisco 2016, che ripete quanto affermato nella FAQ n. 20 del 3 giugno 2014, pur a fronte di una domanda ben precisa e circostanziata).

Sul punto l’IFEL, con il dossier bilancio 2016 (pubblicato il 5/10/2016), ha escluso la possibilità di estendere agli immobili degli IACP ed ERP la disciplina di favore prevista per gli alloggi sociali, per almeno due motivi.

Il primo, di natura normativa, stante l’autonoma e specifica disciplina per gli immobili IACP, cui si applica l’aliquota ordinaria e la detrazione di 200 euro, rispetto agli alloggi sociali che sono invece assimilati all’abitazione principale.

D’altronde, se il legislatore avesse voluto estendere l’esclusione in esame agli immobili degli IACP avrebbe dovuto prevederlo espressamente, similmente a quanto fatto con riguardo ad altre fattispecie. In sostanza la normativa prevede un’imposizione specifica per gli immobili IACP, indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali.

Il secondo motivo è di carattere economico e rinviene dalla relazione tecnica allegata al d.l. 102/2013, che quantificava in circa 76 milioni di euro il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP (circa 600.000) rispetto al valore dell’esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro. Tale scostamento, data la sua entità difficilmente riconducibile a un mero errore di stima, rafforza ulteriormente la convinzione secondo cui legislatore abbia voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.

L’IFEL perviene condivisibilmente a questa conclusione sulla base del contesto dell’agevolazione in questione, che il legislatore ha inteso riservare ai soli alloggi sociali, pur non negando la «natura sociale» degli interventi degli IACP o degli ERP.

D’altronde l’estensione dell’agevolazione ad altre fattispecie si porrebbe in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente escludendo il ricorso all’analogia.

Sarebbe comunque auspicabile un intervento normativo che escluda definitivamente ogni incertezza interpretativa.

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