Domanda

Il quindici ottobre è scaduto il termine per la presentazione del programma triennale delle opere pubbliche; cosa devo fare?

Risposta

La normativa in vigore prescrive che entro il 15 di ottobre devono essere adottati il programma triennale dei lavori pubblici e biennale per i servizi e le forniture (art. 21 d.lgs. 50/2016). È opportuno per l’ente adottarli entrambi così da pianificare gli appalti anche per servizi e forniture in particolare per quelli ripetuti (es. manutenzioni) il cui calcolo delle soglie di gara è soggetto a cumulo biennale (art. 35).

In particolare, per i lavori, si tratta di adottare con delibera di giunta il programma di ciò che si intende realizzare nel triennio successivo unicamente per le opere con importo complessivo superiore ai centomila euro.

Per l’elenco annuale, che ha valore di esecutività (pertanto deve essere finanziariamente individuato nel DUP), si deve predisporre uno studio di fattibilità (ex progetto preliminare) in cui si illustrano brevemente i contenuti tecnici del progetto, gli importi, i vincoli da rimuovere ed ogni elemento utile a dimostrare la realizzabilità dell’opera. L’approvazione dello studio di fattibilità è l’unico atto di indirizzo di competenza dell’amministrazione, il resto (definitivo, esecutivo, appalto) è di competenza dei funzionari, ivi comprese le adozioni degli impegni spesa.

È necessario, prima dell’approvazione inserire l’opera nella banca dati “cupweb.tesoro.it” attribuendo un CUP (codice univoco di progetto) nonché compilare le schede dell’osservatorio regionale dei lavori pubblici e successivamente pubblicarvi gli estremi dell’atto di adozione. Per i comuni non è più possibile procedere ad effettuare direttamente appalti di lavori superiori a centocinquantamila euro (art. 37). Il sito dell’osservatorio regionale ha inibito le funzioni rendendo improcedibile il percorso di pubblicazione e quindi nullo il procedimento stesso. I comuni devono comunque procedere all’adozione del programma inserendo tali opere, previa attribuzione del CUP e approvazione dello studio di fattibilità. Il RUP deciderà, in funzione delle convenzioni attivate dal suo ente, a quale stazione appaltante affidare la procedura d’appalto, la quale provvederà agli adempimenti: CUP*, osservatorio, CIG e MEF. Ad oggi sono effettive le province, le convenzioni di funzioni, le unioni di comuni, le CUC (centrali uniche di committenza), in fase di qualificazione (art. 38). CUP*: è opportuno per completezza di procedimento che il comune attribuisca un CUP. La stazione appaltante ne attribuirà un secondo sostitutivo anche di più CUP (gare aggregate), che porterà alla soppressione dei precedenti. La doppia attribuzione è logica conseguenza del fatto che il comune non può sapere quali saranno le potenziali, quanto auspicate dal legislatore, gare aggregate svolte dalle stazioni appaltanti qualificate (art. 38).

Se l’opera superasse il milione è necessario che lo studio di fattibilità tecnica ed economica sia approvato precedentemente in separata sede. Se l’opera è investimento (Titolo II del bilancio) inferiore ai centomila euro, sarà inserita in bilancio ed oggetto di approvazione, sempre per il solo livello dello studio di fattibilità della giunta comunale.

Non vi sono sanzioni per il mancato adempimento temporale ma richiede una pubblicazione di 60 giorni, quindi al ritardo nell’adozione consegue un ritardo nell’approvazione del bilancio dell’ente con le ripercussioni organizzative conseguenti.

I mancati adempimenti (osservatorio, CUP) sono oggetto di sanzione a carico dei RUP da parte dell’ANAC.

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