Domanda

Il permesso per lutto va fruito entro 7 giorni lavorativi dal decesso. Il giorno del decesso è compreso oppure escluso dal computo iniziale?

Risposta

L’art. 31, comma 1, secondo alinea, fornisce un preciso termine temporale entro il quale il permesso per lutto deve essere fruito.

La clausola contrattuale precisa che il permesso è da fruirsi entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

A questo proposito l’Aran ha di recente pubblicato un parere (CFL9 del 9 ottobre 2018) offrendo i riferimenti al codice civile e al codice di procedura civile utili a definire il termine massimo in relazione al quale operare il computo.

Le regole sono indicate all’art. 2963 del codice civile dove è precisato che non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno.

Inoltre, se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente.

Il secondo riferimento al quale rimanda l’Agenzia è l’art. 155 del codice di procedura civile dove è ribadito che nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale.

Così come se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Quindi, il giorno del decesso deve essere escluso dal computo del termine dei 7 giorni lavorativi.

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