Domanda

Il nostro comune si trova spesso a dover affrontare procedimenti di cancellazione per irreperibilità. Curiamo tutta la procedura dall’avvio del procedimento alle verifiche relative alla dimora abituale, ma non ci è chiaro quali sono gli adempimenti da effettuare nella fase di conclusione del procedimento.

 

Risposta

Cerchiamo di esemplificare il corretto iter del procedimento.

L’art. 11 del regolamento anagrafico (d.p.r. 223/1989) dispone che “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata…quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

L’ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”.

Il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata non è altro che un normale procedimento amministrativo che segue i principi della l. 241/1990: lo scopo è quello di verificare la dimora abituale dell’individuo oggetto del procedimento di irreperibilità, sapendo però che nel corso della fase istruttoria si dovrà accertare il fatto che lo status di irreperibilità del soggetto perdura da almeno un anno.

Ma veniamo all’oggetto del quesito.

Successivamente alla fase di avvio del procedimento ed alla fase istruttoria, sarà necessario concludere il procedimento, adottando il provvedimento di cancellazione per irreperibilità, oltre a provvedere alla sua notificazione.

Come per tutti i procedimenti o quasi, anche nel caso di cancellazione per irreperibilità, l’amministrazione ha il dovere di concludere l’iter procedimentale con un provvedimento espresso. Inoltre, fino al momento dell’avvenuta notifica del provvedimento, lo stesso non ha efficacia nei confronti del destinatario, essendo un atto limitativo della sfera giuridica dell’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 21-bis della l. 241/1990.

Chiaramente, in caso di notifica ad irreperibile, si tratta di una finzione giuridica, in quanto la conoscenza vera e propria da parte dell’interessato non avviene.

L’ufficiale d’anagrafe dovrà in questo caso predisporre un provvedimento con le premesse in fatto e in diritto, con una parte dispositiva che preveda la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità. Sarà necessario prestare particolare attenzione alle motivazioni dell’atto, le quali dovranno essere dettagliate e specifiche, mai generiche.

L’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, prevede che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

La successiva notifica all’interessato va eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Pertanto, è indispensabile consegnare la busta contenente il provvedimento al messo comunale, il quale si occuperà della notificazione ex art. 143 c.p.c.. Trascorsi 20 giorni da questi adempimenti, la notificazione si ha per eseguita. L’ultima incombenza è la comunicazione alla prefettura dell’avvenuta cancellazione ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 223/1989, oltre a quella prevista alla questura dal secondo comma dello stesso articolo, per quanto concerne i cittadini stranieri.

La data di decorrenza della cancellazione APR è quella di adozione del provvedimento di cancellazione e non quella della sua successiva notificazione. Infatti il provvedimento una volta adottato è “perfetto”.

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