Domanda

I permessi per lutto potranno ancora essere chiesti per il convivente inteso in senso ampio?

Risposta

L’art. 31 del contratto in arrivo contiene le nuove regole e, dal giorno successivo alla data della stipulazione definitiva, saranno disapplicati sia l’art. 19 del CCNL del 6.7.1995, che l’art. 18 del CCNL del 14.09.2000, norme che ad oggi contengono la disciplina dei permessi per lutto.

In particolare, va osservato che l’art. 18 del CCNL del 14.09.2000 aveva esteso la previsione anche al convivente, che poteva quindi chiedere di fruire dei tre giorni di permesso nel caso in cui incorresse nella sfortunata ipotesi di vedere passare a miglior vita il proprio convivente appunto.

Il contratto aveva precisato che la stabile convivenza doveva essere accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.

A conferma che l’accezione del termine convivente doveva essere intesa nel senso più ampio, è arrivato anche un parere dell’ARAN nel maggio 2016, dove l’Agenzia ha precisato che il termine convivente non doveva essere inteso in senso stretto, come concernente cioè la sola fattispecie  del compagno/compagna conviventi more uxorio con il dipendete, ma in senso ampio, nel senso di ricomprendervi anche i casi di convivenza di un qualsiasi componente la famiglia anagrafica del dipendente stesso, a prescindere quindi dalla relazione affettiva intercorrente tra i soggetti.

La nuova disciplina invece, indica quale soggetto legittimato, il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della l. 76/2016.

Il riferimento è alla legge di disciplina delle unioni civili e delle convivenze e, nello specifico, il comma 36 dell’art. 1, declina i “conviventi di fatto” come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La relazione affettiva di coppia sembra evidentemente prevalere sull’ambito della famiglia anagrafica, escludendo in questo modo dalla previsione contrattuale, le convivenze intese in senso ampio come in precedenza declinate.

Dunque, i riferimenti contenuti nella nuova disciplina contrattuale fanno propendere per una risposta negativa al quesito, anche se l’art. 1, comma 50, della l. 76/2016, ripreso dal contratto, rinvia alla possibilità, esercitabile dai conviventi di fatto, di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

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