Domanda

Un nostro residente, cittadino italiano, ha divorziato in Spagna. Ai fini della trascrizione del divorzio nei registri di stato civile ci presenta unicamente un certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (Ce) 2201/2003.

Per la trascrizione è necessario presentare anche la sentenza oltre al certificato? Tale certificato deve essere tradotto e legalizzato?

Risposta

Il quesito in oggetto riguarda l’interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000.

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 24/2006 è intervenuto sulla tematica in questione per chiarire alcuni dubbi:

A seguito della entrata in vigore del nuovo Regolamento sono emersi contrastanti orientamenti in merito alla necessità di una traduzione della documentazione prodotta, ma una attenta analisi del Regolamento 2201/2003 induce a ritenere, anche dopo aver sentito il parere del Ministero degli Affari Esteri, che la trascrizione nei registri dello stato civile delle sentenze comunitarie deve avvenire, su istanza di parte, sulla base della sola produzione del certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale di cui all’art. 39 del Regolamento, senza alcuna necessità di richiedere una traduzione in lingua italiana del certificato. Parimenti non sarà necessario richiedere una copia della sentenza. A tal proposito si fa notare che tale certificato, pur non essendo scritto in lingua italiana, viene redatto con un sistema di codificazione numerica che permette di confrontare il testo scritto in altra lingua con quello scritto in lingua italiana per dedurne con chiarezza i diversi elementi sostanziali. Solo nei casi, di carattere assolutamente straordinario, in cui dal predetto certificato emergano evidenti elementi idonei a far ritenere sussistenti uno dei casi di non riconoscibilità dell’efficacia della sentenza straniera ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (manifesta contrarietà all’ordine pubblico, sentenza contumaciale con violazione dei diritti di difesa, contrasto con una decisione precedente emessa in Italia o in altro stato membro della UE), l’Ufficiale di Stato Civile potrà chiedere alla parte interessata, prima di opporre un rifiuto, l’eventuale documentazione aggiuntiva (ivi inclusa copia della sentenza tradotta) che consenta di chiarire i dubbi e procedere alla trascrizione.

Pertanto, ai fini della trascrizione nei registri di stato civile è sufficiente la presentazione del certificato ex art. 39 del Regolamento, che non dovrà essere tradotto, senza la necessità di dover acquisire anche la sentenza. In riferimento alla questione della legalizzazione è la stessa circolare che prosegue chiarendo che “si ricorda altresì che il Regolamento ha eliminato l’obbligo di legalizzazione dei documenti menzionati nell’art. 37 tra i quali rientra anche il certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale di cui all’art. 39. Pertanto, non è previsto alcun obbligo di legalizzazione per tale certificato.

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