Domanda

Un cittadino brasiliano residente nel nostro comune ha intenzione di presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, essendo discendente di un cittadino italiano per nascita emigrato in Brasile ad inizio ‘900. Essendo la prima volta che trattiamo questo tipo di pratica non ci è chiaro quali sono i documenti che l’interessato deve produrre.

Risposta

La documentazione necessaria a richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno k.28.1/1991.

Elenchiamo qui di seguito i documenti richiesti per poter procedere al riconoscimento, utili a dimostrare la discendenza iure sanguinis dall’avo a suo tempo emigrato all’estero:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  7. certificato di residenza.

Oltre alla verifica di queste documentazioni, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio – da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana – della facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana ex art. 7 Legge n. 555/1912, si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano emigrato all’estero, ovvero presso il Comune di Roma e, dall’altro lato, contattare direttamente tutte le rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri perché interpelli i dipendenti uffici consolari interessati.

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