Domanda

Il mio organo di revisione sostiene che qualche settimana ha letto sulla stampa di un’imminente modifica della disciplina del compenso spettante ai revisori dei conti e preme per un intervento di adeguamento dello stesso. Sapete dirmi se è stata inserita in qualche testo di legge e come devo comportarmi per procedere?

Risposta

Il quesito del lettore fa riferimento al decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018 che fissa i nuovi limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La sua pubblicazione, è stata fatta sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 dello scorso 4 gennaio (il testo integrale del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-04&atto.codiceRedazionale=18A08468&elenco30giorni=true).

Il decreto sostituisce l’analogo provvedimento in vigore a tutto il 31 dicembre 2018 di cui al precedente decreto ministeriale del 20 maggio 2015. Dopo oltre tredici anni, pertanto, il Legislatore è intervenuto modificando i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, secondo quando previsto dall’art. 241 del TUEL. Quest’ultimo infatti, al comma 1 prevede che: “Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.”. I nuovi limiti massimi previsti trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 e, precisa l’articolo 1, comma 3 del decreto, non hanno effetto retroattivo. Il successivo articolo 2 conferma che i limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto di IVA (dovuta nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge. Sono confermate le tipologie delle eventuali maggiorazioni già previste dal previgente decreto del 20 maggio 2005 e dal suddetto art.241 del TUEL, da riconoscersi secondo i parametri delle nuove tabelle B e C allegate al decreto. Esse sono rapportate rispettivamente alla spesa corrente e alla spesa per investimenti annuali pro-capite sostenute dall’ente, come desumibili dall’ultimo bilancio preventivo approvato. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili. L’articolo 3, infine, conferma l’attuale disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di quelle per il vitto e l’alloggio effettivamente sostenute dai revisori dei conti per l’esercizio delle proprie funzioni.

È bene precisare che gli importi previsti dal decreto, differenziati per fascia demografica di appartenenza del singolo ente, rappresentano dei limiti massimi. L’eventuale adeguamento del compenso dovrà essere deliberato dal consiglio comunale dell’ente e potrà attestarsi su importi anche inferiori ai suddetti limiti, che restano quali importi massimi invalicabili.

Ad esempio: per un comune di 7500 abitanti il limite massimo del compenso annuo base è di € 10.150,00, rientrando l’ente nella fascia e) dei comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cui alla tabella A allegata al decreto. Il consiglio comunale potrà pertanto deliberare, qualora intenda avvalersi della facoltà di aumento, qualunque importo quale compenso annuo base per il proprio revisore unico dei conti, purché non superiore al suddetto importo.

Resta inteso che l’adeguamento è facoltativo, non essendovi alcun obbligo di incrementare il compenso attualmente riconosciuto al proprio organo di revisione economico-finanziaria. E’ qui solo il caso di ricordare che la riduzione del compenso a suo tempo prevista dall’art. 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 non trova più applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, il compenso base dell’organo di revisione è tornato ad essere pari a quello riconosciuto prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge.

Infine, si evidenzia come il decreto motivi l’incremento del compenso base con l’aumento esponenziale delle funzioni dei revisori dei conti intervenute nell’ultimo decennio alla luce dell’evoluzione della legislazione in materia di finanza pubblica. Ciò ha imposto, precisa la premessa del decreto, l’adeguamento dei compensi base, anche per garantire il rispetto dei principi sull’equo compenso di cui all’art. 13 bis della L. 247 del 31 dicembre 2012.

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