Domanda

In qualità di responsabile dell’ufficio Servizi sociali del comune, chiedo che vengano indicati quali sono i provvedimenti che NON rientrano nella categoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici?

 

Risposta

Il riferimento normativo per la pubblicazione obbligatoria degli atti con cui una pubblica amministrazione eroga contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici, superiori a 1.000 euro nell’anno solare, è contenuto negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 1, del citato art. 26, fa esplicito riferimento all’articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale:
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2.  L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

In base a tale norma, risalente a quasi trent’anni fa, ogni ente locale, nel corso degli anni, ha dovuto disciplinare l’erogazione dei contributi, secondo specifiche norme regolamentari, la cui assenza – è bene specificarlo – impedirebbe al comune di erogare somme a titolo di contribuzione, per qualunque genere.

Venendo al cuore del quesito posto, possiamo dire che rientrano, certamente, tra la categoria dei contributi quelli erogati per finalità di carattere sociale (salute o situazione di  disagio socio-economico). Quelli erogati per finalità culturali e turistiche; attività promozionali; svolgimento di eventi e manifestazioni; attività sportive e di pubblica istruzione, più eventuali altre categorie sempre disciplinate nell’apposito regolamento comunale.

A titolo non esaustivo possiamo ricomprendere, invece, nella categoria degli atti che NON rientrano tra gli obblighi degli articoli 26 e 27, del d.lgs. 33 del 2013:

  • i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
  • i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • l’attribuzione da parte di un’amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
  • il trasferimento di risorse da un’amministrazione ad un’altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
  • i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell’amministrazione;
  • gli indennizzi corrisposti dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
  • gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate.
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