Domanda

Sono assessore ai LL.PP. in un comune di 7.100 abitanti. La legge di bilancio ci ha assegnato 70mila euro per interventi sul patrimonio comunale. Quali sono gli interventi che si possono realizzare? Con quali tempi e procedure?

Risposta

Il quesito del lettore fa riferimento alle somme stanziate dall’art. 1, commi da 107 a 114 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali somme sono finalizzate alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, purché non siano già interamente finanziati da altri soggetti.

Per chiarire le tipologie di spese finanziabili è intervenuto nelle scorse settimane il Ministero dell’Interno con la pubblicazione sul proprio sito di 27 faq il cui testo integrale è reperibile qui: http://www.interno.gov.it/it/notizie/online-faq-sullutilizzo-dei-400-milioni-destinati-comuni-fino-20000-abitanti. In particolare, la faq n.12 precisa che in ogni caso non sono finanziabili gli interventi di manutenzione ordinaria. Il contributo non può pertanto essere destinato a spese correnti.

Gli interventi da realizzare devono essere aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche dell’ente beneficiario. I lavori devono essere affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del Codice degli appalti e dovranno essere avviati entro il termine perentorio del 15 maggio prossimo. In virtù della deroga introdotta dal comma 912, per il solo 2019, l’affidamento potrà avvenire, pertanto:

  1. per importi fino a 40mila euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  2. per importi pari o superiori a 40 mila euro e fino a 150 mila euro tramite affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici;
  3. per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, sempre ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

I tempi per l’avvio dei lavori sono evidentemente molto stretti. Per gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima dell’entrata in vigore della legge 145/2018 si rende inoltre necessario adottare apposita variazione che ne preveda gli stanziamenti al titolo IV dell’entrata e al titolo II della spesa. E’ possibile procedere con deliberazione della giunta comunale, adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL motivata proprio con l’urgenza di affidare e avviare l’intervento. Cosa succede se l’ente non rispetta la scadenza del 15 maggio? La risposta è contenuta nel comma 111: esso prevede la revoca del contributo, in tutto o in parte, disposta con decreto del Ministero dell’Interno entro il 15 giugno 2019. L’ammontare complessivo delle somme revocate sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di tale ulteriore riparto sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre prossimo.

Le somme sono erogate dal Ministero dell’Interno per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Infine la legge impone agli enti di dare la massima pubblicità all’intervento realizzato: essi devono rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente». Il sindaco deve infine fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

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