Domanda

Il Comune deve procedere al noleggio di fotocopiatrici multifunzioni per tutti gli uffici comunali. E’ possibile fare una gara in autonomia quando è presente una convenzione CONSIP attiva? E a quali condizioni?

Risposta

Con riferimento al quesito in oggetto occorre rifarsi alle varie spending review che si sono succedute nel tempo. In particolare, all’art. 26, commi 1, 3 e 3-bis, della l. 488/1999 che, relativamente alle “Convenzioni” attive, prevede due alternative in capo alle Amministrazioni pubbliche, quella di aderire ovvero di andare in autonomia nel rispetto del benchmark.

Nonché al comma 449, della l. 296/2006, che nel caso specifico dei comuni, consente entrambe le possibilità, quindi di aderire alle convenzioni, ovvero di procedere autonomamente (con gara propria) utilizzando i parametri di qualità-prezzo delle citate convenzioni attive come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Infine all’art. 1, comma 507, legge 208/15 che prevede ”che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono definiti i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi che costituiscono i parametri di prezzo e qualità di cui all’art. 26, comma 3, L. 489/99”.

Pertanto, il comune, per poter affidare in autonoma il noleggio di multifunzioni dovrà migliorare quelle caratteristiche minime essenziali come definite da ultimo con decreto del MEF del  28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018, e individuate nell’allegato 2 nei seguenti elementi: 1) velocità, 2) durata, 3) pagine incluse, 4) servizi connessi.

L’ente potrà legittimamente affermare che una convenzione ex art. 26, l. 488/1999, seppure attiva, non è idonea a soddisfare l’interesse pubblico che l’Amministrazione vuole perseguire, quando la prestazione di cui ha la necessità abbia delle caratteristiche migliori rispetto a quelle minime essenziali riconosciute con decreto ministeriale, giustificando in tal modo la mancata adesione.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. 95/2012 “i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, L. 488/99 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti e quello indicato nel contratto”.

In caso di nullità, di quell’acquisto il diretto responsabile è il singolo funzionario che ha stipulato il contratto e non l’Amministrazione di appartenenza.

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