Domanda

Dall’assessore al bilancio di un comune limitrofo ho saputo che a partire dal prossimo anno sono in arrivo alcune importanti novità in materia di convenzioni per il servizio di tesoreria comunale. Mi potete spiegare di cosa si tratta?

Risposta

Il quesito del lettore si riferisce alla Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (c.d. PSD2, acronimo di Payment Services Directive 2) recepita dall’ordinamento giuridico italiano con il d.lgs.  218/2017, che ha modificato il d.lgs. 11/2010. Le modifiche normative entrano in vigore il 1° gennaio 2019 e riguardano i pagamenti effettuati a favore dei propri creditori dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001. Sulla questione è intervenuto anche il MEF con propria circolare n. 22 del 15 giugno scorso, esplicativa delle principali novità previste (al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0058.html).

Le novità riguardano tre aspetti dei rapporti tra l’ente locale, il proprio tesoriere ed i propri creditori:

  1. i tempi di esecuzione dei pagamenti;
  2. l’eventuale rimborso di somme anticipate dal soggetto pagatore per addebiti diretti;
  3. l’addebito delle commissioni ed oneri derivanti dall’esecuzione dei pagamenti. Vediamoli di seguito brevemente partendo dall’ultimo, di sicuro quello di maggiore interesse ed impatto per i servizi finanziari degli enti locali.

La normativa in vigore dal prossimo anno introduce il divieto di decurtare le somme spettanti al beneficiario degli oneri e delle commissioni sostenuti dal tesoriere dell’ente, pratica questa molto diffusa nelle realtà locali. In sostanza il creditore non potrà vedersi decurtato il proprio credito vantato nei confronti dell’ente per effetto dell’applicazione di commissioni, spese o altri oneri. L’importo che gli verrà accreditato dovrà essere esattamente pari al suo credito verso l’ente locale. Tali oneri e spese dovranno infatti restare tutti a carico di quest’ultimo. A tal proposito il MEF ricorda di prevedere sui bilanci comunali i necessari ed adeguati stanziamenti di spesa. In sostanza il comune si trova a dover farsi carico di ulteriori oneri derivanti dal servizio di tesoreria che ormai da diversi anni è diventato sempre di più una fonte di spesa anziché, come in passato, una fonte di entrata per i bilanci comunali.

Sui tempi di pagamento il nuovo art. 20 del d.lgs. 11/2010 prevede che “Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.”. L’art.15 del medesimo decreto stabilisce che “Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore”.

Sul rimborso delle somme anticipate dal soggetto pagatore per addebiti diretti il MEF ricorda che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis del medesimo decreto, ha un diritto incondizionato al loro rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per gli enti territoriali ed i loro enti ed organismi strumentali rinvia la definizione delle relative modalità di regolarizzazione ad apposita modifica dei principi contabili applicati di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

La circolare sottolinea infine la necessità di adeguare per tempo, ovvero entro la fine del 2018, le convenzioni di tesoreria, laddove non siano già in linea con le nuove norme di legge. Il Ministero ritiene sufficiente un loro adeguamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, senza necessità di esperire una nuova procedura di affidamento. Qualora tuttavia le singole Amministrazioni ritengano che le modiche da apportare abbiano natura sostanziale, valuteranno se avviare una nuova procedura di affidamento del servizio, sempre da concludersi entro la fine del 2018.

Da ultimo, anche il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione sulla nuova disciplina normativa, con apposito comunicato diffuso sul proprio portale il 26 giugno scorso (al link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2018).

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