Domanda

È la prima volta che ci troviamo a dover organizzare le elezioni, non ci è chiara la questione relativa al voto degli elettori cittadini dell’Unione europea residenti nel nostro comune in occasione delle elezioni europee.

Risposta

La norma che detta le regole in materia è il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (conv. legge 483/1994), che è la disposizione con la quale è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, la quale prevede l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

In particolare l’art. 2 chiarisce che: “I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune.

La circolare n. 4/2019, emanata dal Ministero dell’Interno in riferimento alle elezioni europee del 26 maggio, fornisce alcune indicazioni operative a proposito: “i cittadini dell’Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, devono presentare al sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee. Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione e cioè entro il 25 febbraio 2019 (considerando data della votazione domenica 26 maggio 2019). Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna attestazione rilasciata dall’autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’elettorato attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine. I comuni, nell’ambito dell’istruttoria di rito, dovranno verificare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, l’assenza di cause ostative che comportino in Italia la perdita dell’elettorato attivo. Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia senza dover presentare una nuova istanza. A questo proposito, si ricorda che l’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l’iscrizione d’ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l’istruttoria di rito.

La circolare stessa, in chiusura, invita i sindaci a dare massima pubblicità alla facoltà per i cittadini dell’Unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

In particolare prevede che i comuni vengano sensibilizzati ad inviare lettere personali a tutti i cittadini dell’Unione residenti nel comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta: a tal proposito vengono forniti dei modelli di lettera e schemi di domanda, già tradotti in diverse lingue, oltre ad una bozza di manifesto, al fine di garantire massima diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell’Unione residenti nel nostro Paese.

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