Domanda

Quali sono gli adempimenti da effettuare (attività dell’ufficiale di anagrafe e della polizia municipale) nella fase istruttoria del procedimento di cancellazione per irreperibilità?

Risposta

L’art. 11 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) chiarisce che “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata…quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”. L’Istat, con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, precisa che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”.
Lo scopo del procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata è quello di verificare la dimora abituale dell’individuo oggetto del procedimento di irreperibilità (nel corso della fase istruttoria si dovrà accertare il fatto che lo status di irreperibilità del soggetto perdura da almeno un anno).
In questa fase, successiva a quella di avvio del procedimento, l’ufficiale di anagrafe dispone di ampi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”. Può interpellare enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati; il metodo di accertamento principale resta in ogni caso la verifica da parte degli agenti di polizia municipale. Non c’è un numero minimo di accertamenti, sicuramente più di uno: verranno intervallati secondo le circostanze, e gli stessi devono stabilire che l’irreperibilità del soggetto si protrae per almeno un anno di tempo. Gli accertamenti dovranno essere ben circostanziati e gli agenti non dovranno limitarsi alla visita dell’abitazione per verificare la presenza all’interno di un inquilino, ma potrebbero raccogliere testimonianze dei vicini e del proprietario dell’immobile, oppure di eventuali parenti, cercando magari di informarsi sul fatto se i figli frequentano la scuola, nel tentativo di mettere insieme il maggior numero di elementi probatori possibili. Tutto questo formerà il convincimento dell’ufficiale di anagrafe riguardo l’irreperibilità del soggetto. Quando l’ufficiale stesso avrà accertato che, per la durata di almeno un anno, il soggetto ha avuto una dimora abituale sconosciuta (in senso assoluto e non solo all’indirizzo anagrafico al quale risulta registrato) e sarà contestualmente riuscito a raccogliere sufficiente documentazione probatoria al riguardo, potrà procedere con la fase conclusiva del procedimento e l’adozione del provvedimento finale.
Al contrario, dovesse nel corso dell’istruttoria scoprire il nuovo luogo di dimora abituale del cittadino, dovrà interrompere il procedimento e provvedere alla segnalazione ex art. 16 del regolamento anagrafico se la dimora è in altro comune, oppure invitare l’interessato a regolarizzare la posizione anagrafica, se il luogo di dimora è situato nello stesso comune. In caso di rifiuto o disinteresse, l’ufficiale d’anagrafe potrebbe anche procedere ad una variazione d’ufficio. In questa fase e fino alla conclusione del procedimento, l’ufficiale stesso non può rifiutarsi di rilasciare le certificazioni anagrafiche, essendo il cittadino comunque registrato come residente.

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