Fondo di garanzia dei debiti commerciali: non è obbligatorio (ma molto opportuno) stanziarlo già al momento dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

 

Domanda

L’Amministrazione Comunale del mio ente approverà il bilancio di previsione 2020-2022 entro Natale. In questa sede, devo già stanziare il nuovo Fondo di garanzia dei debiti commerciali?

 

Risposta

Il quesito dell’attenta lettrice fa riferimento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali istituito, a partire dal 2020, dal comma 859 e seguenti dell’articolo unico della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019). In cosa consiste questo nuovo fondo, da prevedere all’interno della missione 20, del titolo 1° del proprio bilancio di previsione, al pari dei già noti F.C.D.E., Fondo di riserva e Fondo passività potenziali? Si tratta di somme sulle quali non è possibile disporre impegni, né tantomeno pagamenti che alla fine dell’esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Come vengono quantificate tali somme? Ce lo spiega il comma 862: esse vengono determinate in percentuale sull’ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese per l’acquisto di beni e servizi; si tratta degli stanziamenti di cui al titolo 1°, macroaggregato 3 del bilancio. La percentuale da applicare è tanto maggiore quanto più è elevato lo stock di debito commerciale dell’ente e quanto più esso è lento nel pagamento dei propri debiti commerciali, rispetto al termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 4 del d.lgs. 231 del 09/10/2002. L’obiettivo della norma è semplice ed immediato da individuare: siccome le amministrazioni pubbliche pagano con elevato ritardo i propri debiti commerciali (così almeno emerge dalla piattaforma PCC predisposta dal Mef per il loro monitoraggio), attraverso tali norme essi vengono obbligati ad iscrivere a bilancio le suddette somme. In sede di rendiconto di esercizio esse confluiscono nell’avanzo di amministrazione, quali fondi accantonati, creando così quella disponibilità di cassa che servirà per il loro futuro pagamento. Al pari degli altri fondi infatti, esso deve essere genericamente finanziato da entrate di parte corrente del bilancio. Gli enti pertanto, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni al cui verificarsi scatta l’obbligo di accantonare somme nel fondo, dovranno provvedervi con deliberazione della giunta comunale entro il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento (quindi: entro il 28/02/2020). Quindi, tornando al quesito del lettore, la risposta ad esso è negativa. Non vi è nessun obbligo di iscrivere il fondo in sede di approvazione del bilancio 2020-2022, se questa interviene prima, visto che il termine ultimo è fissato per il mese di febbraio dell’anno di riferimento. Vi è tuttavia una grossa opportunità a farlo comunque in tale sede: è più facile reperire le necessarie risorse al momento di far ‘quadrare’ il bilancio, quindi in sede di sua approvazione, piuttosto che farlo entro febbraio con un bilancio di previsione da poco approvato, magari al prezzo di elevati tagli sulle sue spese correnti. Sulla norma è intervenuta Anci a più riprese, chiedendo a gran voce modifiche e rinvii alla sua applicazione. A tali richieste il Legislatore ha dato parziale riscontro con le modifiche introdotte dapprima con il d.l. 34 del 30/04/2019 e, da ultimo, con il recente decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020. Si tratta del d.l. 124 del 26/10/2019, il cui testo dovrà essere convertito in legge entro il prossimo Natale. Nonostante le modifiche già approvate, Anci ha richiesto ulteriori correttivi ad un impianto normativo che obbliga gli enti a vincolare ulteriori somme in un momento storico in cui essi incontrano, ancora una volta, enormi difficoltà a far quadrare i propri bilanci preventivi. Il tema verrà con tutta probabilità rimesso in discussione dal Parlamento durante l’iter di approvazione della legge di bilancio per il 2020 o di conversione in legge del citato Decreto Fiscale, entrambi in corso trattazione proprio in queste settimane: a questo punto non resta che attendere per capire esattamente i definitivi vincoli normativi.

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