Domanda

L’ufficio tecnico comunale ha indetto una gara al termine dell’anno scorso, dalla quale abbiamo ottenuto un forte ribasso d’asta che ora vorremmo destinare ad un’opera complementare. Dopo aver riportato con il riaccertamento ordinario la spesa sull’anno in corso finanziandola con l’FPV, ora come devo gestire contabilmente la partita?

Risposta

Il Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), al punto 5.4, chiarisce come procedere alla contabilizzazione delle opere pubbliche a seguito dell’indizione di una gara.

In particolare, quanto alla previsione relativa ai ribassi d’asta, si evidenzia che lo stesso è stato modificato dall’art. 6-ter del d.l. 91/2017.

Nella formulazione attuale è previsto:
A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorche’ non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 . Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti”.

Pertanto – ipotizzando che il Comune abbia rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa sul Pareggio di Bilancio per l’anno 2017 (diversamente all’aggiudicazione l’importo dell’economia deve confluire in avanzo) – se l’Ente ha spostato con il riaccertamento ordinario la spesa sull’anno 2018 finanziandola con l’FPV, potrà ora mantenere prenotato l’FPV in entrata (ricordiamo infatti che l’FPV non si accerta/impegna ma si prenota) col quale continuare a finanziare una prenotazione di impegno pari all’importo dei ribassi d’asta fino all’anno 2020 (“secondo esercizio successivo all’aggiudicazione”).

Fino a tale anno potrà quindi:

  1. procedere alla formale rideterminazione del quadro economico progettuale inserendo l’opera complementare
  2. una volta aggiudicata anche di quest’ultima, trasformare la prenotazione di impegno in impegno (continuando, a quel punto, a finanziarla con l’FPV in entrata fino al suo completamento).

Ovviamente se ciò dovesse avvenire nel 2019 o nel 2020, con variazione di esigibilità o nei riaccertamenti ordinari che si renderanno necessari si dovrà provvedere a reimputare tale spesa all’anno in cui si prevede di realizzarla.

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