Domanda

Nel caso si guidi una bicicletta sotto l’effetto dell’alcool o di droga si incorre comunque nei reati previsti dal Codice della strada?

 

Risposta

Il codice della strada agli artt. 186, 186 bis e 187 punisce i conducenti che guidano veicoli “sotto l’influenza dell’alcool” e “in stato di alterazione psicofisica”.

Circa la guida sotto l’influenza dell’alcool, di cui gli artt. 186 e 186 bis, la norma prevede che le sanzioni amministrative e/o pene siano commisurate al tasso alcolemico e alla tipologia dei conducenti (si tralascia il caso in cui il soggetto ebbro si rende responsabile di incidente).

Schematicamente, con il tasso alcolemico (TA) fino a 0,5 g/l si applica una sanzione amministrativa esclusivamente ai neopatentati o ai conducenti professionali (che debbono avere il tasso pari allo 0,0 g/l); con TA tra 0,5 e 0,8 g/l si applica una sanzione amministrativa per tutti conducenti (più elevata per i neopatentati e i conducenti professionali). Con il TA superiore allo 0,8 scatta l’illecito penale, con aggravante per i neopatentati e i conducenti professionali.

Per la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope (droga) è sufficiente la mera positività del conducente (alterazione psicofisica) per configurare il reato.

Nel caso in cui il conducente alterato guidi una bicicletta incorre sicuramente nelle violazioni previste dal Codice della strada: altresì, nelle ipotesi previste dagli artt.186 e 186 bis e per la violazione dell’art.187, il reato previsto può essere commesso anche in sella al velocipede. In tal senso, (ultimo riferimento sentenza Corte di Cassazione, sez. V penale, del 03.12.2018 n. 54032), “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione della bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione”. Ancora, e si sottolinea, “poiché il fatto è commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo” non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

In conclusione, nel caso in cui si guidi una bicicletta, sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psicofisica, si applicano le sanzioni amministrative o penali previste dal Codice della strada, escluso il ritiro e la conseguente sospensione della patente di guida, essendo il documento non necessario per circolare con tale veicolo.

Analogamente, anche per i “segway” o i monopattini elettrici o altri veicoli per la cui conduzione non è necessaria la patente, nel caso di violazione ai precetti in esame, si applicheranno le sanzioni sopracitate, ad eccezione, anche in questo caso, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

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