Domanda

La disciplina semplificata sui controlli prevista dal decreto c.d. “Sblocca Cantieri” per le procedure effettuate sui mercati elettronici è applicabile a tutte le piattaforme?

Risposta

I nuovi commi 6-bis e 6-ter del d.lgs. 50/2016 cambiano la disciplina dei controlli sui requisiti di carattere generale ex art. 80 del codice nei mercati elettronici.  In particolare il comma 6-bis recita “Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici”, mentre il comma 6-ter “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali”.

Con questa nuova formulazione il legislatore ha inteso realizzare un’effettiva semplificazione nelle procedure di affidamento tramite i mercati elettronici, ponendo infatti in capo al gestore della piattaforma il compito di effettuare a campione i controlli sugli operatori economici (ai fini dell’ammissione e della permanenza al mercato elettronico),  circa il  possesso dei requisiti generali  ex art. 80 del codice, lasciando alla Stazione Appaltante l’onere di effettuare le verifiche sull’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari o tecnico-professionali eventualmente richiesti.

Nel caso di utilizzo del MePa, quale sistema che consente di gestire affidamenti diretti e procedure negoziate ex artt. 36 e 63 del codice, basato su bandi di abilitazione, rispetto ai quali i soggetti interessati richiedono di essere qualificati, previa dichiarazione circa il possesso degli specifici requisiti richiesti, la novella legislativa è sicuramente applicabile, realizzandosi dunque quella semplificazione in termini di economicità stessa del procedimento, tanto richiesta dagli operatori di settore, e senza il limite dei 40.000 euro come in precedenza previsto.

Per quanto riguarda le altre piattaforme telematiche, il funzionario deve verificare se lo strumento elettronico presenta una struttura analoga a quella del MePa, ovvero basata sulla prequalificazione degli operatori. Nel caso ad esempio della piattaforma Sintel, sistema che consente di gestire anche procedure ordinarie, al momento, per la registrazione e la qualificazione per i diversi acquirenti pubblici, non è obbligatorio per gli operatori economici presentare alcuna dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti. In questi casi, pertanto, dove le procedure telematiche non presentano un bando di abilitazione o albo fornitori vero e proprio, o nel caso di procedure aperte, diventa difficile poter sostenere che l’art. 36, comma 6-bis sia applicabile, rimanendo in capo alla Stazione Appaltante l’onere di verificare anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice.

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