Domanda

Abbiamo ricevuto un’istanza di trasferimento di residenza da un altro comune, ma gli accertamenti relativi alla dimora abituale sono risultati negativi. Abbiamo inviato la raccomandata con il preavviso di rigetto all’indirizzo dichiarato che però è tornata con la spunta sulla dicitura “irreperibile”. In che modo dobbiamo procedere ora e quali sono i termini da rispettare?

Risposta

L’art. 10-bis ha introdotto il preavviso di rigetto nell’ambito delle norme sul procedimento amministrativo come strumento di partecipazione del cittadino al procedimento stesso, al fine di ridurre i contenziosi nelle fasi successive all’adozione di provvedimenti negativi da parte della Pubblica Amministrazione.

L’ufficiale di anagrafe, come nel caso descritto nel quesito, comunica, prima dell’adozione del provvedimento negativo agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Segnaliamo che nel caso del procedimento di iscrizione anagrafica, è necessario effettuare tale comunicazione prima del decorso dei 45 giorni dalla data dell’istanza, che porterebbero in ogni caso alla formazione del silenzio-assenso.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui abbiamo detto sopra.

La comunicazione deve essere inviata all’indirizzo presso il quale è stata dichiarata la residenza oppure, in alternativa, all’indirizzo indicato dal cittadino nella sezione recapiti dell’apposito modulo ministeriale (se compilata).

Nel caso previsto dal quesito la raccomandata non è stata consegnata all’interessato ed è stata restituita al Comune dal servizio postale con l’indicazione destinatario “IRREPERIBILE”. Pertanto la notifica non è avvenuta.

L’eventuale mancata consegna della raccomandata, può costituire un elemento in più da valutare nella fase istruttoria del procedimento. Infatti se la raccomandata non viene recapitata e ritorna al mittente con l’indicazione destinatario “IRREPERIBILE”, è una dimostrazione del fatto che l’assenza non è solo momentanea e la decisione di adottare un provvedimento negativo è corretta.

In questo caso unico modo per calcolare il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, è quello di fare ricorso a quanto previsto dall’art. 143 del Codice di procedura Civile: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. […] Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte“.

Non è più necessaria la pubblicazione all’albo del Comune a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 174 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale ha abrogato tale obbligo.

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