Domanda

Alla luce della modifica dell’articolo 113 del codice dei contratti intervenuta con la legge di bilancio per il 2018  (comma 5-bis dell’articolo del codice) secondo cui  “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”,  si può fondatamente ritenere che tali compensi non debbano più “sottostare” ai vincoli di spesa previsti per il trattamento accessorio dei dipendenti?

Risposta

La questione della qualificazione degli incentivi per funzioni tecniche (ex progettazione) di cui ora all’articolo 113 del nuovo codice dei contratti è risultata immediatamente dibattuta considerata la sostanziale differenza rispetto al dettato delle norme pregresse contenute nel decreto legislativo 163/2006.

Dopo alterne interpretazioni, la sezione plenaria della Corte dei Conti (con le deliberazioni, per ciò che in questa sede interessa, nn. 7 e 24/2017) ha ribadito la sostanziale natura di spese di funzionamento ed in quanto tali, semplificando, soggette ai limiti/vincoli di contenimento delle spese previste per il trattamento accessorio dei dipendenti.

Circostanza, evidentemente, che ha creato (per il 2016) il non irrilevante problema di assicurare sia il pagamento degli incentivi (maturati) sia della produttività “generale” dei dipendenti restando nei limiti di importo pregresso dell’accessorio.

Per effetto delle problematiche in argomento, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017) è stato innestato uno specifico comma 5-bis nell’articolo 113 la cui interpretazione, in realtà (come ammette la recentissima sezione delle Autonomie con la delibera n. 6/2018 che risolve definitivamente il problema, come si vedrà), non è risultata pacifica.

In particolare, dubbi sono stati espressi dalla sezione regionale della Lombardia (con la delibera 40/2018) e con la deliberazione della sezione regionale della Puglia (con la delibera 9/2018) che hanno rimesso la questione interpretativa della nuova norma alla sezione delle Autonomie.

Sezione, che proprio con la deliberazione n. 6/2018 ha definitivamente risolto la problematica affermando la “Gli incentivi per le funzioni tecniche (…) devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.

Le argomentazioni, varie, poggiano su alcune considerazioni specifiche: in primo luogo lo stesso intervento del legislatore che altro fine non  dovrebbe avere se non quello di fornire un definitivo chiarimento (peraltro ancora criptico); in secondo luogo il fatto che gli stessi incentivi soggiacciono già ad una serie di limiti autonomi (la misura del 2%   dell’importo posto a base di gara) e l’altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente) per cui risulta difficile un pericolo di “espansione” incontrollata.

Ulteriore aspetto, poi, rilevato immediatamente dai primi commentatori– come puntualizzato invero già dalla sezione regionale della Lombardia (con la delibera n. 40/2018) -, è che gli incentivi per le funzioni tecniche sono, “per loro natura, estremamente variabili nel corso del tempo e, come tali, difficilmente assoggettabili a limiti di finanza pubblica a carattere generale, che hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (qual è anche l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Il riferimento, infatti, ad un esercizio precedente diviene, in modo del tutto casuale, favorevole o penalizzante per i dipendenti dei vari enti pubblici”.

Pertanto, si ritiene di poter rispondere positivamente al quesito per i recentissimi chiarimenti espressi dalla Sezione Autonomie.

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