Domanda

Una cittadina moldava, in possesso di regolare permesso di soggiorno, iscritta nella anagrafe del nostro comune, lavoratrice, dipendente a tempo indeterminato di una azienda manifatturiera locale, chiede l’iscrizione in anagrafe del figlio di 1 anno, nato in Romania, di cittadinanza rumena, avuto con il compagno rumeno.

Il padre del minore però non è iscritto anagraficamente in Italia, in quanto è dipendente di un’azienda in Romania.

I dubbi che ci poniamo sono: è possibile l’iscrizione di un familiare avente la cittadinanza dell’Unione europea in qualità di “familiare a carico” di una cittadina extracomunitaria? Quali documentazioni devono presentare gli interessati al fine dell’iscrizione anagrafica?

 

Risposta

La questione che si pone è spesso oggetto di dubbi da parte degli operatori, in quanto la normativa non prevede questa casistica.

Infatti il D.lgs. n. 30/2007 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, prevede il caso dell’iscrizione del familiare avente cittadinanza dell’Unione europea a carico del cittadino UE avente diritto al soggiorno in Italia.

Quindi, in questo caso, dovendo necessariamente interpretare le norme vigenti, il ragionamento deve partire dai principi costituzionali di tutela dell’unita familiare (art. 29 Cost.), adottando una soluzione che sia coerente con la disciplina del diritto di soggiorno dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, contenuta nel d.lgs. n. 286/1998.

Il Ministero dell’Interno, infatti, seguendo questi principi, si è espresso in numerose occasioni nel senso che: possiamo ritenere che le condizioni che consentono il soggiorno del cittadino dell’Unione Europea familiare di cittadino extraUE sono, in questo caso, il rapporto di parentela e il possesso da parte della madre di redditi sufficienti al soggiorno del minore, sulla base dei criteri di parametrazione indicati nella circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2007. In pratica per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.

Relativamente alla questione della copertura sanitaria, se la madre è lavoratrice (come specificato nel quesito), regolarmente iscritta in anagrafe e gode di copertura sanitaria presso la ASL competente – questo requisito è verificabile in fase istruttoria – si può ritenere che tale copertura possa estendersi anche al figlio minore comunitario, seguendo il minore la condizione giuridica dei genitori.

Per l’iscrizione anagrafica del minore stesso sarà necessaria la presentazione dei documenti rilasciati dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare (art. 9 D.Lgs. 30/2007).

Riguardo l’accertamento dell’identità della persona per i cittadini UE è richiesto: copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (art. 5 D.Lgs. 30/2007), quindi è necessario verificare che il documento emesso dallo Stato rumeno in favore del minore sia valido per l’espatrio.

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