Domanda

Ci è pervenuta dalla Corte d’Appello una comunicazione relativa al fatto che un nostro residente iscritto alle liste elettorali è stato condannato alla reclusione di anni 2 e mesi 3, con sentenza divenuta irrevocabile, ed allo stesso è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1.

Ci basta questa comunicazione per procedere alla cancellazione dalle liste elettorali dell’interessato con la prima revisione dinamica utile?

Dovremo chiedere all’ufficio esecuzioni penali presso la Procura un certificato di esecuzione della pena detentiva per sapere qual è la data di avvenuta espiazione della pena stessa, al fine di determinare il momento dal quale far decorrere la libertà vigilata.

Quello che non ci è chiaro è: durante il periodo di detenzione il soggetto è già privo della capacità elettorale e, una volta scontata la pena detentiva, decorre il conteggio della misura di sicurezza della libertà vigilata?

E quindi, se così fosse, il periodo di cancellazione dalle liste elettorali sarebbe determinato dalla durata della pena detentiva (la parte avvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna) sommato alla durata della misura di sicurezza, oppure è necessario procedere diversamente.

Risposta

In realtà né la condanna alla reclusione né il fatto che il condannato stia espiando una pena detentiva comportano di per sé la perdita del diritto elettorale, se effettivamente non c’è stata l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Diverso è il discorso relativo alla libertà vigilata, che possiamo riassumere come segue.

Le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un reato (o quasi reato) e sono in genere previste a seguito di una sentenza di condanna o proscioglimento: se aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o si è estinta; se invece sommate a pena non detentiva, vengono eseguite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 223/1967, i due parametri che interessano al fine della cancellazione dalle liste elettorali sono il fatto che il provvedimento che prevede tali misure sia definitivo e la durata della misura stessa, nella sua effettiva applicazione (“finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi”).

Pertanto, nel momento in cui viene disposta una delle misure previste dall’articolo citato, si produce la perdita del diritto elettorale non dalla data in cui viene emesso il provvedimento, bensì dal momento in cui il provvedimento stesso diviene definitivo e in cui viene effettivamente eseguito e l’interessato rimarrà cancellato dalle liste elettorali fino a quando la misura a cui è sottoposto sarà cessata per qualunque causa.

È da notare che in teoria i provvedimenti che pervengono all’operatore dell’ufficio elettorale dovrebbero essere tutti definitivi, essendo gli unici che rilevano a fini elettorali; purtroppo pare non sia sempre così, pertanto un minimo di indagine è sempre consigliata prima di provvedere alla cancellazione dalle liste.

Quindi, per tornare al caso in esame, se non è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, la cancellazione dalle liste elettorali dovrà essere effettuata nel momento in cui il provvedimento stesso – quello relativo alla libertà vigilata – viene effettivamente eseguito. Come detto sopra dovrebbe essere eseguito dopo che la pena è stata scontata o si è estinta, quindi saranno necessarie indagini successive per capire quando effettivamente verrà applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata e si potrà pertanto procedere alla cancellazione dalle liste elettorali.

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