Domanda

Nel mio ente, le spese per lavoro flessibile del 2009 sono state bassissime, poco più di 500 euro. La deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 1/2017 ha stabilito che gli enti che hanno una spesa pari a zero, possono determinarsi un nuovo limite. Quindi, noi siamo penalizzati. Ci sono altre alternative visto che abbiamo un’urgenza per un’assunzione a tempo determinato?

Risposta

Quanto affermato nel quesito è corretto. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1/2017 ha affermato che gli enti che non avevano spese né nel 2009 né nella media 2007-2009 avrebbero potuto crearsi un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla somma strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, fermo restando, ovviamente, il principio di verificare esigenze temporanee o eccezionali come previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

L’analisi dei magistrati contabili è di natura estensiva, nel senso che aggiunge situazioni a quelle che la legge non prevede, quindi è difficile esaminare autonomamente diverse situazioni come quella del quesito, in cui le spese del 2009 non sono pari a zero, ma sono di importo estremamente ridotto.

Di recente, però, rileviamo che la Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia con la deliberazione n. 3/2018 va incontro alle necessità dei piccoli comuni finalizzate a garantire le funzioni fondamentali.15

Il comune richiedente il quesito, infatti, aveva la necessità di assumere in sostituzione di una dipendente in maternità; il limite di lavoro flessibile del 2009 era estremamente basso e quindi si è rivolta alla Corte dei Conti per sapere se è “esportabile” il principio della sezione Autonomie.

I magistrati, danno risposta positiva e, quindi, la regola di determinarsi un nuovo parametro-limite non vale sol per chi nel 2009 aveva spesa pari a zero ma anche per chi l’aveva di ridotte dimensioni.

Suggeriamo, ovviamente, particolare cautela e attenzione nell’individuazione della motivazione da inserire nell’adozione dei rispettivi atti amministrativi.

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