Domanda

Una dipendente a tempo determinato si trova in stato interessante. Ai fini del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità si deve tenere conto della data presunta parto o della data effettiva del parto?

Risposta

La norma di legge che regola la fattispecie è l’art. 24, comma 2 del d.lgs. 151/2001.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dall’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo, non siano decorsi più di 60 giorni.

Esempio:
Data termine del contratto 31.12.2019
Inizio congedo di maternità 10.04.2020
Data presunta parto 10.06.2020
Termine del congedo di maternità 10.09.2020

Nell’esempio decorrono più di 60 giorni tra il termine del contratto e l’inizio teorico del congedo di maternità. In questo caso l’ente non è tenuto a corrispondere nessuna indennità di maternità alla lavoratrice.

È evidente che la verifica del superamento o meno dei 60 giorni deve tenere conto della previsione contenuta nella data presunta parto, indicata nei certificati medici.

Ma come ci si comporta ai fini della verifica del diritto all’indennità, se la data del parto è successiva alla data presunta?

Le regole che valgono per le neo mamme il cui rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, fanno “prevalere”, ai fini della identificazione del congedo di maternità, la condizione di miglior favore per la lavoratrice nel rispetto di queste queste regole:

  • Se la data del parto è successiva alla data presunta: fa fede la data del parto;
  • Se la data del parto è precedente alla presunta: fa fede la data presunta parto e i relativi giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Per le lavoratrici a tempo determinato non valgono le stesse regole.

Chiariamo con un altro esempio:
Data termine del contratto 31.12.2019
Inizio congedo di maternità 10.02.2020
Data presunta parto 10.04.2020
Data effettiva parto 18.02.2020

Nell’esempio proposto, la data effettiva del parto, escluderebbe la lavoratrice dal beneficio dell’indennità di maternità in quanto si realizzerebbe il superamento dei 60 giorni indicati dalla norma.

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 5367 del 22.02.2019, ha chiarito che l’unico criterio di riferimento cui attenersi nella verifica del diritto all’indennità di maternità per un tempo determinato, è la data presunta parto e non quella effettiva, con la conseguenza che la data di inizio del congedo di maternità non può essere fatta decorrere due mesi prima dalla data effettiva del parto, se successiva alla data presunta.

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