Domanda

Il revisore del mio Ente scadrà a metà marzo. Si applicano già le nuove regole introdotte dal decreto fiscale oppure no?

 

Risposta

Il quadro normativo che disciplina la nomina degli organi di revisione degli enti locali è stato profondamente modificato dall’art. 57-ter del decreto fiscale 2020 (d.l. 124/2019). La norma ha infatti modificato il comma 25 dell’articolo 16 del decreto legge n.138/2011, sostituendo alle parole: “a livello regionale” le parole: “a livello provinciale” ed inserito ex novo il comma 25-bis del medesimo articolo. Le novità principali che il Legislatore ha introdotto sono pertanto essenzialmente due: 1) i nuovi revisori sono estratti a sorte da un elenco costituito su base provinciale e non più su base regionale come avveniva in passato; 2) negli enti in cui l’organo di revisione non è monocratico bensì collegiale ai sensi dell’art. 234 del TUEL, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione che ricoprirà il ruolo di presidente del collegio. Questi è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tre formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche a tale regolamento. Il comma 2 dell’art. 57-ter prevede poi che Il Governo modifichi il suddetto decreto prevedendo che l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali avvenga a livello provinciale e non più a livello regionale. I dubbi emersi fra gli operatori degli enti locali è se tale nuovo quadro normativo sia di immediata applicazione oppure sia necessario attendere l’adeguamento del suddetto decreto ministeriale. La risposta è stata fornita dallo stesso Ministero dell’Interno con un parere reso ad una prefettura e pubblicato sul sito web dello stesso Ministero (il testo integrale è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98126). In esso si afferma che il riferimento dell’articolo 57-ter, comma 2 alla modifica del regolamento menzionato, vale esclusivamente per la formazione dell’elenco dei revisori su base provinciale, al fine di permettere le modifiche tecniche ed i correttivi all’attuale sistema della banca dati su base regionale. A contrario, la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo art. 57-ter (ovvero il nuovo comma 25-bis del d.l. 138/2011), esplica i suoi effetti in via diretta dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto e non è subordinata alla modifica del decreto ministeriale n. 23 del 15/02/2012. Pertanto, gli enti con organo collegiale a far data dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.157 del 19/12/2019 del decreto fiscale), hanno la facoltà di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del presidente. Ciò vale anche per quegli enti per i quali si è proceduto ad estrazione dei nominativi prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero anche dopo la sua entrata in vigore, senza che siano ancora intervenute le relative nomine da parte del consiglio dell’ente. Viceversa, gli enti che hanno un organo di revisione monocratico, nelle more dell’adozione delle necessarie modifiche al d.m. 15/02/2012 n. 23, dovranno fare ancora riferimento agli elenchi su base regionale. Ciò trova conferma nel parere ministeriale, laddove si afferma che “(…) il riferimento territoriale alla provincia, non sia immediatamente applicabile. Infatti, al fine di realizzare tale modifica, il successivo comma 2, demanda al Governo la modifica del decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, prevedendo l’inserimento nell’elenco dei revisori a livello provinciale”. Siamo pertanto di fronte ad una norma che al momento è già applicabile ma solo parzialmente, essendone una parte subordinata alla modifica prevista dal comma 2 dell’art. 57-ter del decreto fiscale. Una norma un po’ pasticciata che se da un lato ha il vantaggio di ridurre i costi dell’organo di revisione degli enti locali, con riguardo al rimborso spese di trasferta dei revisori, dall’altro ripropone il tema del controllo politico sull’organo di controllo esterno. Almeno laddove tale organo non è monocratico. Non a caso la norma è stata fin da subito fortemente osteggiata da Ancrel che, con apposito emendamento al decreto milleproroghe, ne ha chiesto il rinvio al 2021. Infine, cogliamo l’occasione per segnalare che lo scorso 4 febbraio il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito un decreto direttoriale di modifica dell’algoritmo di estrazione dei revisori. Esso ha lo scopo di garantire una maggiore probabilità di estrazione per i nominativi che non sono mai stati estratti.

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