Domanda

Il 26 maggio 2019 si è votato anche nel nostro comune per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione diretta del Sindaco. Quali obblighi e con quali tempistiche si deve procedere alla pubblicazione dei dati dei nuovi amministratori?

Risposta

Gli obblighi di pubblicazione per gli amministratori comunali sono dettagliatamente riportati nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto Decreto Trasparenza.

Per il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori (se esterni) gli obblighi riguardano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.

La delibera ANAC n. 241 del 08 marzo 2017, ha specificato che relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale (articolo 14, comma 1, lettera f), l’obbligo riguarda solamente gli amministratori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Tra gli atti e documenti da pubblicare occorre distinguere tra quelli che gli uffici comunali hanno già a loro disposizione e quelli che possono essere forniti esclusivamente dagli amministratori.

Tra i documenti “detenuti” dall’ente rientrano quelli della:
lettera a) – atto di nomina o di proclamazione;
lettera c) – compensi di qualsiasi natura connessi alla carica e i rimborsi delle spese per missioni.

Dovranno essere richiesti agli amministratori e, da questi, consegnati agli uffici, i documenti e le dichiarazioni della:
lettera b) – curriculum;
lettera d) – dati relativi all’assunzione di altre cariche e i relativi compensi;
lettera e) – altri eventuali incarichi a carico della finanza pubblica;
lettera f) – dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale propria e dei famigliari qualora vi consentano. Oppure dichiarazione, dell’amministratore circa il mancato consenso del proprio coniuge e famigliari (figli; fratelli; genitori; nonni; nipoti, intesi come figli dei figli; eccetera).

I dati dovranno essere richiesti ai singoli amministratori, dopo l’insediamento degli organi, con nota a cura del Responsabile della Trasparenza che, di norma, nei comuni è il segretario comunale. Per i componenti della giunta, occorrerà attendere i decreti di nomina degli assessori da parte del sindaco.

Per la tempistica di pubblicazione, il comma 2, del citato art. 14, prevede che i documenti vengano pubblicati nel sito web, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, fatte salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate, solamente, fino alla cessazione del mandato.

A seguito dell’elezioni, quindi, l’ente – e per la durata di tre anni – dovrà organizzare due link. Uno con i dati dell’amministrazione scaduta e uno con le informazioni sull’amministrazione in carica, ricordandosi di eliminare il link dell’amministrazione cessata, trascorso il mese di maggio 2022.

Tutti i dati, come previsto nell’Allegato “1” della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, dovranno essere pubblicati, nel sito internet dell’ente nella sezione: Amministrazione trasparente > Organizzazione> Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo.

bene rammentare, infine, che ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, l’ANAC può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro, a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati, a seguito della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, concernenti:
a) la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica;
b) la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
c) tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica.

Il relativo provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Anticorruzione dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.

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