Domanda

Divorzio davanti all’ufficiale di stato civile: la norma vieta i patti di trasferimento patrimoniale. È possibile inserire, a richiesta delle parti, la previsione di un assegno periodico divorzile?

Risposta

Effettivamente il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 prevede all’art. 12, comma 3, che “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
Pertanto, nella separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile, sono vietati patti di trasferimento patrimoniale, anche l’assegno cosiddetto una tantum (o oltra dazione di beni mobili o immobili).
È ammessa, invece, la previsione del solo l’assegno periodico (di mantenimento o divorzile).
La circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2015, supportata da un parere del Consiglio di Stato, prevede espressamente il fatto che non rientri nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
Ciò in quanto si tratterrebbe di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio, il quale non produce effetti traslativi su di un bene determinato, quest’ultimi esplicitamente preclusi dalla norma.
È necessario precisare che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.
Successivamente, la circolare era stata impugnata di fronte al TAR Lazio, proprio in riferimento alla previsione dell’assegno periodico. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando la circolare in questione.
In secondo grado però, il Consiglio di Stato ha, a sua volta, annullato la decisione del TAR Lazio, ripristinando così la situazione precedente, ribadendo l’interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2015.

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