Domanda

Nel nostro ente abbiamo nominato una commissione di concorso. Il presidente e il segretario della commissione sono dipendenti interni. I due componenti/esperti, sono esterni. Uno è ex dipendente di una PA ora in pensione e l’altro è un dipendente in servizio presso un altro comune. Quali obblighi di pubblicazione di atti e documenti abbiamo, ai sensi del d.lgs. 33/2013?

Risposta

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla luce delle modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016, prevede, all’articolo 19, quanto segue:

Art. 19  Bandi di concorso

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.

Come si può notare, a parte il riferimento agli altri obblighi di pubblicità legale, nessuna parte del testo, tratta della pubblicazione dei dati dei componenti delle commissioni di concorso, in modo differente a come avviene – ad esempio – per i componenti delle commissioni di gara, i cui obblighi di pubblicazione sono ben definiti nell’art. 29, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 50/2016 [1].

Per i componenti delle commissioni di concorso, quindi, occorre rifarsi ad altre disposizioni del d.lgs. 33/2013 ed, in particolare, all’articolo 15, rubricato Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

Per i due componenti esterni, infatti, trattandosi di “collaboratori”, in qualche modo retribuiti, la cui designazione trova fondamento nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, gli obblighi di pubblicazione di dati e documenti risultano i seguenti:

a) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) curriculum vitae;
c) dati relativi a incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali;
d) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione o consulenza specificando le eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

A tali obblighi, si aggiunge quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, il quale  prevede l’obbligo di pubblicare anche l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Le informazioni richieste vanno pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione. La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell’attestazione di avvenuta verifica, ex art. 53 d.lgs. 165/2001, comporta l’inefficacia dell’atto, non consentendo, quindi, né l’utilizzo della prestazione eventualmente resa, né la liquidazione del compenso.

Nel caso in cui questo sia stato, comunque, corrisposto si determina una responsabilità disciplinare in capo a chi l’ha disposto e l’irrogazione di una sanzione, pari alla somma pagata.

Premesso quanto sopra, si risponde al quesito evidenziando quanto segue:

a) per ciò che concerne il presidente e il segretario della commissione – dipendenti dell’ente che bandisce il concorso – non ci sono obblighi particolari di pubblicazione, su Amministrazione trasparente;
b) per i due componenti esterni, gli obblighi che il comune è tenuto ad osservare, sono quelli previsti dall’art. 15, del d.lgs. 33/2013 e vanno assolti nella sezione  Amministrazione trasparente> Collaboratori e consulenti;
c) l’ente che autorizza un proprio dipendente, a far parte di una commissione di concorso di un altro comune (ex art. 53, commi 6 e seguenti, d.lgs. 165/2001), dovrà assolvere i propri obblighi di pubblicazione, come sancito all’art. 18, del d.lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente> Personale> Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti.

È bene ricordare, infine, che per tutti i componenti della commissione di concorso e per il segretario, vigono, inoltre, gli obblighi “dichiarativi” stabiliti nell’art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001 [2]. Mentre per il comune che bandisce il concorso, restano da assolvere gli obblighi di verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari. Obbligo che può essere agevolmente assolto acquisendo, per tutti i componenti, segretario compreso, il certificato penale e quello dei carichi pendenti, onde verificare l’assenza di condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro secondo, del codice penale (reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

[1] Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 “…alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti… devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”
[2] Articolo 35-bis.  Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

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