Domanda

Il nostro ente deve pubblicare nella sezione di Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione, due atti.

Uno riguarda la concessione di un contributo per situazione di salute e l’altro un contributo per situazione di disagio economico-sociale. Come dobbiamo trattare la pubblicazione degli atti? Possiamo ometterla del tutto?

Risposta

La pubblicazione di entrambi gli atti non può essere omessa.

È comunque prevista l’esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone destinatarie di provvedimenti in questione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute (dato sensibile) o sulla situazione di disagio economico sociale.

Più in generale, sul tema della pubblicazione di questa tipologia di informazioni, anche il Garante per la protezione dei dati personali, è intervenuto precisando che “I soggetti pubblici, […] in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (c.d. “principio di necessità” di cui all’art. 3, comma 1, del Codice)

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione contenuti nel d.lgs. 33/2013, non è quindi possibile rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

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