Domanda

Nell’ambito della sezione Amministrazione trasparente>Performance è prevista la pubblicazione sia del Piano della performance che della Relazione sulla performance. Siamo un comune con meno di 5.000 abitanti. L’obbligo vale anche per il nostro ente?

Risposta

Per poter rispondere al quesito occorre mettere assieme un po’ di norme legislative e (tentare di) ricostruire il quadro complessivo.

La prima disposizione da tenere a mente è l’art. 10 del d.lgs. 150/2009 (cd: decreto Brunetta), rubricato “Piano della performance e Relazione sulla performance” che prevede l’obbligo di dotarsi del Piano e della Relazione, per tutte le pubbliche amministrazioni. Nella medesima disposizione, va considerato, però, l’art. 16 che determina gli articoli per i quali gli enti locali dovevano “adeguare i proprio ordinamenti”. Tra gli articoli citati (comma 2) non compare l’articolo 10, quindi, l’obbligo – a novembre 2009, data di entrata in vigore del decreto Brunetta – non era immediatamente applicabile alle autonomie locali.

Sempre nell’articolo 10, al comma 1-bis, di recente inserito dall’art. 8, comma 1, lettera d), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (decreto Madia), si prevede che:

1-bis.  Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo. 

Di rilievo, sempre nell’art. 10, del d.lgs. 150/2009, vi è anche il comma 5, che recita:

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Un’altra norma che deve essere considerata è l’articolo 169, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Piano Esecutivo di Gestione”, che, al comma 3-bis, prevede:

3-bis.  Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG.

Per complicarla ancora un po’, va ricordato che il comma 3, del medesimo articolo, prevede che l’applicazione dei commi 1 e 2 era facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (prima, tale limite, era fissato a 15.000 ab.), fermo restando gli altri obblighi da assolvere.

Infine, va ricordato l’articolo 10, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (cd: decreto Trasparenza) che, al comma 8, dispone quanto segue:

8.  Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’art. 9:
  a)  il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
  b)  il Piano e la Relazione di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009;
  c)  i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2009.

Ricostruito il – non facile – quadro normativo, riassuntivamente, si ritiene di condividere le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 1/2018/PAR del 09 gennaio 2018, con la quale si sostiene che:

a) anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all’adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance;

b) data la ridotta dimensione dell’ente, che comporta una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, si tratta di una programmazione minimale, ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione;

c) L’adozione del piano, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l’esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire. Inoltre “l’assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato” (Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 161/PAR/2013; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016);

d) L’eventuale accertamento della mancata adozione del Piano della Performance (e del Peg per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti), può comportare, inoltre, il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che ne risultino responsabili.

In definitiva, la risposta al quesito è affermativa, specificando che la Relazione sulla Performance, può anche essere unificata, approvandola contestualmente, al rendiconto della gestione, di cui all’articolo 227 del TUEL 267/2000.

Il Piano e la Relazione andranno, poi, tempestivamente, pubblicati nel sito web istituzionale, al link: Amministrazione trasparente> Performance> Piano della performance e Relazione sulla performance, come stabilito nel nuovo “Albero della Trasparenza”, approvato, nell’allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016″.

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