Domanda

Il nostro comune dovrà bandire un concorso pubblico, dopo aver esperito – senza esito positivo – una procedura di ricerca di personale tramite mobilità tra enti. In particolare, vorremmo sapere cosa va pubblicato nella sezione web di Amministrazione Trasparente, per entrambe le tipologie di procedure.

Risposta

Il quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha modificato diverse disposizioni dell’intero decreto Trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), anche con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie, in materia di procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale.

In particolare, il nuovo art. 19 del Decreto Trasparenza, rispetto alla precedente formulazione, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella sezione web di Amministrazione Trasparente, denominata “BANDI DI CONCORSO”, i criteri di valutazione della commissione di concorso e le tracce delle prove scritte, oltre ai bandi stessi ed agli atti collegati (avvisi e modulistica allegata) la cui pubblicazione era già prevista.

Tali informazioni debbono essere pubblicate con riferimento a tutte le procedure di reclutamento di personale, comprese quelle per mobilità e assunzioni a tempo determinato.

Lo scopo della norma – secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – è quello di rendere trasparente il processo di valutazione della commissione, anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati.

I criteri e le modalità di valutazione è opportuno vengano pubblicati tempestivamente, non appena disponibili. Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle stesse prove.

Si evidenzia che non risultano più soggetti a pubblicazione obbligatoria i seguenti dati:

  • elenco dei bandi espletati nell’ultimo triennio
  • indicazione dei dipendenti assunti e delle spese sostenute per lo svolgimento della  procedura (eventuale affitto locali; compensi commissari esterni; cancelleria, eccetera).

La pubblicazione delle informazioni e dei dati indicati deve rimanere rintracciabile nella sezione web di Amministrazione Trasparente per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

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