Domanda

Nella tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto, quali categorie devono essere evidenziate? In particolare le SIOS devono sempre essere evidenziate oppure per essere considerate tali è necessario che presentino particolari caratteristiche? Quali sono i limiti di avvalimento e di subappalto nel nuovo codice?

Risposta

Il quadro normativo in materia di qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori pubblici è piuttosto complesso. Con riferimento al quesito occorre rifarsi agli artt. 3, comma 1 lett. oo-bis), oo-ter), e 89, comma 11 del codice, nonché al d.m. 10.11.2016 n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, co. 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.

Sulla base di tale contesto normativo il progettista dovrà aggregare le varie voci di lavoro alle specifiche categorie di appartenenza generali OG e specializzate OS, allo scopo di individuare:

  1. la categoria prevalente: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), d.lgs. 50/2016);
  2. le categorie scorporabili: le categorie di lavori non appartenenti alla prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 50/2016);
  3. le categorie scorporabili di cui all’art. 89, co. 11: le c.d. SIOS – strutture, impianti e opere speciali – elencate all’art. 2, comma 1 del decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016 di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori. [1]

In sede di predisposizione dei documenti tecnici è necessario prestare la massima attenzione e aggregare le lavorazioni in modo tale da rispettare la suddivisione e le percentuali sopra delineate, al fine di una corretta predisposizione del bando di gara.

In particolare:

Nel caso di categorie generali OG e specializzate OS (non SIOS) a qualificazione obbligatoria sono indicate nel bando, oltre alla prevalente, quelle scorporabili di importo superiore al 10% del valore complessivo dell’opera o lavoro o superiori a 150.000 euro. Le categorie scorporabili, fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 30%, sono subappaltabili al 100% (tranne la OG 11 qualificata come SIOS).

Nel caso di categorie specializzate SIOS sono indicate nel bando, oltre alla prevalente, quelle scorporabili di importo superiore al 10% del valore complessivo dell’opera o lavoro o superiori a 150.000 euro. Se l’importo della scorporabile supera il 10% del totale dei lavori, ai sensi degli artt. 89, comma 11, 105, comma 5, del codice, e del d.m. 248/2016, non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 30% dell’importo della singola categoria. Se il relativo importo non supera il 10% del totale dei lavori sono subappaltabili al 100%.

Nel caso di categorie specializzate a qualificazione NON obbligatoria NON SIOS sono indicate nel bando, oltre alla prevalente, quelle scorporabili di importo superiore al 10% del valore complessivo dell’opera o lavoro o superiori a 150.000 euro. Tutte le categorie scorporabili fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 30%, sono subappaltabili al 100% o eseguibili in proprio se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per un importo adeguato.

Disciplina specifica è prevista per la categoria generale OG 2.

Esempio di tabella descritta: Appalto da € 1.750.000


[1] Secondo una tesi minoritaria  per essere  SIOS non è necessario che presentino un valore superiore al 10 per cento.

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