Domanda

Nel corso del 2017 il mio Ente ha ricevuto somme a titolo di contributo cinque per mille dell’Irpef: entro quali termini e con quali modalità queste somme devono essere rendicontate al competente Ministero?

Risposta

Le risposte al quesito sono contenute nel DPCM del 7 luglio 2016, ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”, nonché nel DPCM del 16 febbraio 2018, con il quale sono stati definiti i nuovi modelli per la rendicontazione in via telematica dei contributi ricevuti, ed infine nella Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 10/2018 del 13 marzo 2018 (di seguito: Circolare) reperibile qui: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n10-del-12-marzo-2018. Quest’ultima integra e modifica le precedenti Circolari del Ministero dell’Interno F.L. 8/2011, F.L. 13/2015 e F.L. 4/2017. Rinviando ad una sua attenta lettura, è bene qui precisare che i nuovi modelli, da inviarsi in via telematica, dovranno essere utilizzati esclusivamente dai comuni che hanno percepito importi a titolo di contributo cinque per mille dell’Irpef pari o superiori ad € 20.000,00, indipendente dall’importo spettante. Si applica pertanto il principio di cassa per cui, ad esempio, se l’importo complessivamente spettante risulta pari a euro 30.000,00 e le erogazioni sono eseguite in più soluzioni di cui una o più di valore inferiore a euro 20.000,00, per queste il comune non dovrà inviare nulla in via telematica, ma dovrà limitarsi a compilare i vecchi modelli in formato cartaceo di cui alla Circolare n. 4/2017 e conservarli agli atti per dieci anni, al pari dei comuni che ricevono contributi inferiori alla suddetta soglia.

Ove previsto, l’invio telematico avverrà esclusivamente tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) accessibile al sito internet del Ministero dell’Interno alla pagina: dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, utilizzando le credenziali già in possesso ed in uso per l’invio delle certificazioni di bilancio. Sarà tuttavia necessario censire preventivamente il dirigente/responsabile dei servizi sociali dell’Ente all’interno dell’area riservata. La Circolare precisa poi che ogni eventuale invio difforme da alla modalità telematica non sarà ritenuto legittimo ai fini del rispetto dell’adempimento. E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, previo annullamento di quella precedentemente inviata. In merito alla tempistica per la compilazione del modello e della relazione illustrativa, nonché per l’invio telematico, la Circolare precisa che si dovrà provvedere entro un anno dalla data di ricezione delle somme che, convenzionalmente, viene fissata nel primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione del contributo. Così, ad esempio, i pagamenti eseguiti entro un qualsiasi giorno del mese di maggio si intendono ricevuti da ciascun comune il 1° luglio successivo. Il termine per la compilazione del rendiconto è pertanto stabilito entro il 30 giugno dell’anno successivo e la trasmissione della modulistica di rendicontazione dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni successivi e cioè entro il 30 luglio.

Nulla cambia invece per tutti gli altri Enti: essi infatti continueranno a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare 4/2017 in formato cartaceo che dovranno restare agli atti per almeno dieci anni e resi disponibili su richiesta del Ministero dell’Interno o di altre Amministrazioni competenti per eventuali controlli ispettivi.

La mancata trasmissione telematica, laddove prevista, entro i termini di cui sopra è da considerarsi inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate, analogamente all’ipotesi di mancato utilizzo, totale o parziale, delle somme assegnate. L’ente inadempiente dovrà riversare le somme all’Erario entro il termine di sessanta giorni dalla data notifica del provvedimento contestativo, con rivalutazione secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

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