Domanda

Se viene esternalizzato un servizio con trasferimento del dipendente ad esso dedicato, il fondo del salario accessorio va comunque ridotto anche se l’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non prevede alcuna riduzione sulla base dei dipendenti in servizio?

 

Risposta

Con riferimento alla riduzione del fondo del salario accessorio, nel 2017 non vi è alcun obbligo di ridurre il fondo sulla semplice cessazione del personale dipendente, in quanto la norma che si applica è l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che non prevede più la riduzione proporzionale sulla base dei dipendenti cessati.

Va però rilevato che, prima di verificare le limitazioni finanziarie al fondo, l’ente deve rispettare le regole ordinarie e contrattuali di costituzione del fondo del salario accessorio.

In modo particolare, l’art. 15 del CCNL 1/4/1999 alla lettera l) prevede che costituiscono fonte di incremento “le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni”.

Tale norma, a nostro parere, va letta anche “al contrario” considerando situazioni simili a quelle indicate, quali appunto le esternalizzazioni dei servizi.

L’art. 6-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che vi sia, in caso di tali processi, una riduzione del fondo del salario accessorio.

Quindi, riteniamo corretto procedere in tal senso.

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