Domanda

È pervenuta agli uffici del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la comunicazione di un dipendente – responsabile di procedimento – che, dichiarando di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, chiede se debba proseguire nella sua attività istruttoria. Spetta al RPCT esprimersi sulla richiesta?

Risposta

In virtù del nuovo art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, i dipendenti pubblici, ai quali è attribuita la responsabilità di procedimento o la titolarità di uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il principio generale trova ulteriore dettaglio nelle disposizioni del Codice di comportamento nazionale, DPR 16 aprile 2013, n. 62, laddove, all’art. 7 è specificato che “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

La segnalazione del conflitto deve, quindi, essere indirizzata al dirigente (è consigliabile via email), il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, l’espletamento dell’attività da parte del dipendente.

La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo  – come disposto dal DPR 62/2013 – a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere punita con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Il quadro normativo è pertanto chiaro: il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza non ha alcun compito specifico nell’ambito della procedura di verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse che possano interessare dipendenti dell’Ente, sempre che il Codice di comportamento interno dell’Ente non preveda diversamente. Ogni pubblica amministrazione infatti, nell’adottare gli atti integrativi al Codice nazionale di comportamento, potrebbe aver previsto procedure specifiche a cui sarebbe pertanto necessario conformarsi.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che il RPCT debba inoltrare la richiesta al dirigente di riferimento, competente ad esprimersi sull’ipotetico conflitto di interesse, auspicando, ad ogni modo, una piena collaborazione dello stesso nella risoluzione della questione sottoposta.

La valutazione del caso concreto, e la seguente risposta al dipendente, spetterà, invece allo stesso RPCT, incarico “di norma” rivestito dal Segretario Generale, nei casi in cui:

  1. la comunicazione pervenga da un titolare di posizione organizzativa, negli Enti privi di dirigenza;
  2. la comunicazione pervenga da un dirigente, sempre che la funzione non sia non sia attribuita espressamente, all’interno del codice di Comportamento dell’Ente, al dirigente sovraordinato o al Direttore Generale, ove esistente;
  3. la comunicazione pervenga da un dirigente apicale o dal Direttore Generale.
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