Domanda

La legge di bilancio 2019 ha previsto l’obbligo per gli enti locali di comunicare, tramite la PCC del MEF, l’ammontare dei propri debiti commerciali scaduti alla data del 31/12/2018. La scadenza è fissata al 30 aprile prossimo. Ma come si deve procedere operativamente?

 

Risposta

Il quesito del lettore fa riferimento all’adempimento introdotto dal comma 867 della L. 145/2018. La norma stabilisce che “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019“. Per gli enti che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico (SIOPE+), l’obbligo dell’adempimento oggetto del quesito permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale il predetto standard è stato adottato, ovvero il 2018.

In data 1° aprile il Mef ha pubblicato sulla home page della PCC una news intitolata “Comunicazione dello stock del debito“ nella quale sono illustrate le modalità per adempiere a tale importante obbligo di legge. La nuova funzione inserita sulla piattaforma ha proprio lo scopo di consentire agli enti di comunicare l’ammontare complessivo del proprio stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente, ovvero, per questo primo anno di applicazione, alla data del 31/12/2018. Alla funzionalità si accede, dopo essersi loggati con le credenziali già in proprio possesso, dalla voce di menu “Ricognizione debiti -> Comunicazione debiti L. 145/2018“. Essa consente di:

  • Inserire e modificare l’importo complessivo dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2018, con possibilità di inserire una nota e/o di selezionare la presenza di una eventuale gestione commissariale dell’ente;
  • visualizzare lo stock di debiti commerciali scaduti e non pagati cumulativi dell’ente alla medesima data, come rilevato in automatico dalla PCC;
  • visualizzare il riepilogo dettagliato dello stock di debiti commerciali scaduti e non pagati alla medesima data per singolo documento, scaricabile tramite il tasto “Scarica dettaglio”, rilevato da PCC. Il report richiesto verrà prodotto dal sistema e reso disponibile all’interno del menù “Utilità à Elenco report“.

All’interno della sezione più sopra richiamata sono disponibili alcune indicazioni sulle modalità di determinazione dell’importo scaduto calcolato dal sistema PCC, riportato nella sezione di riepilogo e dettagliato per singola fattura. Il tutto è reperibile cliccando sulla voce “Regole per il calcolo dell’importo scaduto“ in basso a destra nella pagina web della PCC.

L’adempimento oggetto del quesito ha un’importanza fondamentale ai fini dell’applicazione delle norme introdotte dai commi 858 e seguenti della L. 145/2018. Come noto infatti esse hanno delineato, a partire dal 2020, un pesante quadro sanzionatorio per gli enti che non abbiano ridotto il proprio stock di debiti commerciali rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, ovvero il 2018. E’ proprio il dato da inserire sulla PCC entro fine mese che verrà preso, a inizio dell’anno prossimo, quale valore di riferimento per verificare la capacità o meno dei singoli enti di ridurre i propri debiti. In caso negativo, da ciò discenderà l’obbligo di accantonare ingenti risorse nel nuovo ‘Fondo di garanzia debiti commerciali’ che, a fine esercizio (ovvero a partire dal rendiconto 2020), confluiranno poi nella quota libera del risultato di amministrazione.

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