Domanda

Spettacoli, manifestazioni, sagre, competizioni su strada: nel caso di richiesta di utilizzo della Polizia Locale il costo può essere posto a carico degli organizzatori?

Risposta
Si. Non solo, il costo deve essere a carico degli organizzatori.
Il legislatore con il d.l. 50/2017 (entrato in vigore il 23.06.2017 e convertito nella l. 96/2017) torna su un tema delicato per gli enti locali, in particolare per i piccoli e medi comuni, ma non solo, che dedicano parte cospicua dell’attività istituzionale della polizia locale a “garantire” la sicurezza, non solo stradale, ad una serie di eventi che specie nel periodo estivo investono i relativi territori. Tali eventi, inoltre, si concentrano, di solito, in giorni festivi o nei fine settimana e quasi sempre in orari serali e/o notturni determinando un un’ulteriore e maggiore onere per l’amministrazione comunale.
E’ evidente che il legislatore tenta ancora una volta, tramite la norma, di richiamare gli enti locali, sempre più a corto di risorse, a un corretto uso delle risorse umane e della propria polizia, ma anche impone, non più come una mera facoltà ma come obbligo da parte della p.a. di determinare e pretendere dal soggetto privato organizzatore, il ristoro delle risorse, non solo umane, impiegate in compiti di vigilanza e/o di polizia stradale e utilizzate per scopi privati ma con effetti pubblici.
In tal senso si rammenta e sottolinea, cercando anche di contestualizzare la norma, che già l’art. 3, lettera c-bis), del d.l. 119/2014 destina una quota tra il 1% e il 3% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti in occasione di eventi sportivi al finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e l’ordine pubblico e, in particolare, per la copertura dei costi per il lavoro straordinario e l’indennità spettanti alle forze di polizia.
Tornado alla l. 96/2017, il primo passaggio dell’art. 22, comma 3-bis, recita: “le spese del personale di polizia locale […] in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento […]”.
Rispetto all’art. 43 della l. 449/97 (cd. norma sulle sponsorizzazioni), richiamata dall’art. 119 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che testualmente utilizzavano entrambi il termine “possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione” con i soggetti privati, si passa a “sono poste interamente a carico”: quindi un dovere, un obbligo e, appunto, non più una facoltà.
In tal senso un chiaro parere ANCI del 13.09.2017 esprime utili indirizzi anche per quanto riguarda il secondo e fondamentale passaggio dell’art. 22: “in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini di calcolo [gli] straordinari del personale stesso”. Aggiunge sempre la norma che “In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
L’ANCI rimanda alla contrattazione decentrata la scelta se remunerare il personale sotto forma di straordinari o attraverso i progetti incentivanti extra orario lavorativo, risorse comunque, si badi bene, escluse dal vincolo e limitazioni previste dal fondo per la produttività collettiva.
Importante, inoltre, sottolineare la necessità di prevedere un regolamento che disciplini modalità e relativi costi per le diverse tipologie di attività: non ultimo risulta altresì necessaria l’adesione volontaria e preventiva del personale “senza possibilità di scelta successiva relativamente alle singole chiamate”.
Si ritiene, infine, che nel caso di manifestazioni per la quali l’amministrazione comunale abbia concesso il patrocinio o abbia partecipato alla realizzazione non si possa applicare quanto previsto dalla norma in esame.

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