Domanda

Ho letto sul recente d.l. 87/2018, cd. “Decreto Dignità” che si introducono modifiche all’attuale disciplina dello split payment. In cosa consistono? Sono già in vigore? Come mi devo comportare nel pagare fatture emesse prima dell’entrata in vigore del decreto legge?

Risposta

L’art. 12 del d.l. 87/ del 12/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2018 (reperibile al seguente link: http://www.contabilmente.it/files/74n_DL_Dignit_GU.pdf ) introduce talune modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per le prestazioni di servizi, rese nei confronti della Pubblica amministrazione, che siano assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a titolo di acconto. La norma infatti introduce il comma 1-sexies dell’art. 17-ter, del DPR 633/1972 che testualmente recita: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600”.

Il nuovo regime, che rappresenta un sostanziale ritorno al passato, ovvero alla disciplina vigente fino allo scorso 30 giugno 2017, è in vigore dal giorno 14/07/2018. L’art. 15 del decreto stabilisce infatti che le norme in esso contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 13/07/2018.

In sostanza, per i professionisti scompare l’attuale regime di doppia ritenuta alla fonte (IRPEF e IVA) operato dagli uffici ragioneria in fase di emissione del relativo ordinativo di pagamento. Al professionista verrà trattenuta la sola ritenuta d’acconto IRPEF, mentre verrà pagata l’IVA.

Il mandato continuerà ad essere emesso al lordo di entrambe le imposte e sarà accompagnato da una sola reversale, relativa alla ritenuta a titolo di acconto IRPEF, con imputazione al titolo 9 dell’entrata, tipologia 100, categoria 1 (Altre ritenute), con Piano finanziario di IV livello E.9.01.01.99.000 e Piano finanziario di V livello E.9.01.01.99.999.

Al comma 2 del medesimo articolo, il Legislatore chiarisce che l’abolizione del regime di scissione dei pagamenti si riferisce alle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto nel caso di una fattura emessa nel mese di giugno 2018 e pagata in data 30/07/2018 troverà ancora applicazione l’attuale regime di scissione dei pagamenti, con trattenuta da parte del soggetto committente di IRPEF e IVA. In questa fase transitoria, pertanto, gli uffici ragioneria dovranno prestare la massima attenzione alla data di emissione della fattura, fino ad esaurimento di quelle emesse prima del 14/07/2018.

Il Legislatore estende inoltre l’esclusione dall’assoggettamento al regime dello split payment delle medesime tipologie di prestazioni rese dalle società partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche, nonché da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Sono questi i soggetti elencati all’interno del comma 1-bis dell’art.17-ter del dPR. 633/1972, dalla lettera 0a) alla lettera d). Si prevede altresì la disapplicazione del regime di split payment anche per le prestazioni rese dai soggetti di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo. Trattasi degli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico che, tuttavia, erano già esclusi in precedenza. Con tutta probabilità siamo di fronte ad un refuso del Legislatore.

Il testo del decreto verrà ora trasmesso al Parlamento per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni. Non resta che attendere il completamento di questo iter che potrà apportare ulteriori modifiche alla nuova disciplina normativa.

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