Domanda

Qual è la scadenza per comunicare alla PCC lo stock di debiti commerciali scaduti e non pagati alla data del 31/12/2019? Come devo procedere operativamente?

 

Risposta

La domanda del lettore è di massima attualità, essendo questo un tema su cui è intervenuta la recente Manovra di bilancio 2020, sia col decreto fiscale collegato (D.L. 124/2019) sia con la successiva legge (L. 160/2019). Quest’ultima, come noto, ha rinviato al 2021 l’applicazione delle norme relative al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) introdotte dai commi da 859 a 872 della L. 145/2018. Tutto dimenticato per altri dodici mesi allora? Assolutamente no. Permane infatti l’obbligo di comunicare alla PCC il proprio stock di debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente (almeno per tutti gli Enti che non adottano il SIOPE+). Mentre per il solo 2019 (con riferimento al debito al 31/12/2018) la relativa scadenza era fissata al 30/04/2019, dal 2020 si applica il termine ordinario che il comma 867 della L. 145/2018 ha fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Restano pertanto pochi giorni per comunicare il proprio stock di debito – scaduto e non pagato – alla data del 31/12/2019. Come si deve procedere? A tal proposito, nei giorni scorsi la PCC ha pubblicato nella propria home page un apposito avviso informativo. In esso si comunica l’avvenuto completamento delle procedure per la definizione dello stock del debito al 31/12/2019, nonché per il calcolo dei tempi di pagamento ed eventuale ritardo rilevati sulle fatture ricevute e scadute nel corso dell’anno 2019. La funzione è già attiva dallo scorso 15 gennaio e vi si accede previa autenticazione sul sito con le consuete credenziali. Sulla base dei dati in suo possesso, la PCC ha determinato sia l’ammontare del debito scaduto e non pagato a fine 2019, sia i tempi di pagamento e di ritardo per le fatture ricevute e scadute nel 2019. I dati sono visualizzabili alla voce di menu: “Ricognizione debiti à Comunicazione debiti L. 145/2018” a cui si accede dopo essersi loggati. Gli importi ed i valori visualizzabili sono quelli elaborati autonomamente dalla PCC sulla base delle informazioni in proprio possesso. In alto a destra della videata è infatti possibile vedere i dati relativi al 31/12/2019, nonché i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo. Scorrendo la videata, sempre sulla destra, è possibile visualizzare i medesimi dati ed indicatori relativi al debito al 31/12/2018, anch’essi elaborati autonomamente dalla piattaforma. Sempre in basso, ma questa volta a sinistra, è invece visualizzabile il dato dello stock di debito già comunicato dal proprio ente entro la scadenza dello scorso 30 aprile e relativo alla situazione al 31/12/2018. Data la presenza dei molti errori ed incompletezze all’interno della banca dati della PCC, quest’ultimo, di norma, era stato ottenuto sulla base delle proprie scritture contabili, così come caldamente suggerito dalla nota IFEL del 23/04/2019. Cosa si deve fare entro fine mese allora? Si potrà fornire il medesimo dato ma riferito, questa volta, alla fine del 2019. Ricordiamo che l’adempimento non è obbligatorio (ma sicuramente consigliato in caso di dati non allineati) per tutti gli Enti che adottano già il sistema SIOPE+. Il relativo campo da compilare si trova in alto a sinistra. Si suggerisce, anche in questo caso, di inserire l’importo risultante dalle proprie scritture contabili, sicuramente più corretto e affidabile di quello contenuto in PCC. Esso con tutta probabilità differirà da quello proposto dalla piattaforma, a meno che nei mesi scorsi non si sia proceduto a bonificarne il contenuto. Se quest’ultima attività non è ancora stata fatta, è necessario provvedervi con la massima tempestività nei prossimi mesi. Se da un lato è vero che l’applicazione del FGDC e relativi obblighi di accantonamento per gli enti che pagano in ritardo le proprie fatture passive, è stata rinviata di un anno, è altrettanto vero che la ‘deroga’ che dava facoltà agli enti di fare riferimento alle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili (prevista dal comma 861 della L. 145/2018, poi modificato dal decreto fiscale collegato e dalla legge di bilancio 2020) valeva solo per il 2019. In futuro farà fede solo ed esclusivamente quanto presente in PCC. Con tutte le conseguenze che ciò comporta.

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