Domanda

Per ragioni riconducibili alla carenza di risorse umane il mio comune non ha affidato entro il 15 maggio scorso i lavori finanziati con i contributi in conto investimenti previsti dal comma 107 e seguenti della legge di bilancio 2019. Qual è la procedura di revoca da parte del Ministero?

 

Risposta

Le somme oggetto del quesito sono quelle stanziate dalla Legge di bilancio 2019 per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018. I lavori da finanziarsi con tali somme, assegnate a tutti i comuni fino a 20.000 abitanti, dovevano essere affidati entro il 15 maggio scorso. Il termine era perentorio e non ammetteva deroghe. Il comma 111 prevedeva la revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine. Quest’ultima interveniva entro il 15 giugno con apposito decreto ministeriale. Le somme oggetto di revoca dovevano poi essere riassegnate, sempre con il medesimo decreto, ai comuni che avessero rispettato il termine, con priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di tali ulteriori contributi erano tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Parliamo al passato perché la legge di conversione del d.l. 32/2019 (legge n. 55 del 14/06/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17/06/2019) ha modificato la tempistica sopra illustrata proprio per venire incontro ai comuni che non abbiano rispettato il termine del 15 maggio. In particolare i termini sono stati così ridefiniti:

a) il termine del 15 maggio viene posticipato al 10 luglio (comma 107);
b) il termine del 15 giugno per la revoca del contributo viene posticipato al 31 luglio (comma 111, primo periodo);
c) il termine del 15 ottobre per l’avvio dei lavori da parte dei comuni assegnatari delle somme revocate a quelli ritardatari viene posticipato al 15 novembre (comma 111, ultimo periodo).

L’extra time non è riconosciuto tout court agli enti ritardatari. Con una formulazione un po’ contorta, la novella normativa prevede infatti che esso spetti ai soli comuni che alla data di entrata in vigore del decreto ‘Sblocca cantieri’, abbiano avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 ma non abbiano ancora avviato l’esecuzione dei lavori. La legge di conversione prevede che gli effetti dal comma 912 della Legge di bilancio 2019, già abrogato dal decreto legge nella sua formulazione iniziale, siano fatti salvi per gli enti che, versando nelle condizioni sopra illustrate, potranno beneficiare della suddetta proroga. Cosa prevedeva il comma 912? Esso stabiliva che: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti (…) fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.” Per i comuni ritardatari che potranno avvalersi della proroga, continuerà pertanto ad applicarsi tale norma, sebbene già abrogata per tutti gli altri enti.

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