Domanda

Il pastore della locale Chiesa Apostolica ci ha inviato un atto di matrimonio celebrato in data 15 ottobre. La spedizione è stata effettuata con lettera raccomandata da parte del pastore stesso in data 16 ottobre, l’ufficio protocollo del nostro comune l’ha ricevuta il 19 ottobre, ma, a causa di problemi tecnici, ha provveduto alla protocollazione solamente in data 22 ottobre.

Essendo trascorsi i 5 giorni dalla celebrazione è ancora possibile la trascrizione del matrimonio stesso nei registri di stato civile o deve essere ripetuto?

Risposta

Tra lo Stato Italiano e la Chiesa Apostolica in Italia è stata stipulata una Intesa approvata con legge 128/2012. L’art. 12 dell’Intesa allegata alla norma stessa prevede al comma 5 che: “La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.”

L’argomento oggetto del quesito viene trattato dal Ministero dell’Interno nel Massimario per l’Ufficiale di stato civile- edizione 2014 – al Capitolo 9.7. (Trascrizione di matrimoni religiosi celebrati secondo il rito di culti diversi dal cattolico), il quale riporta quanto segue:

L’atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano intese con lo Stato italiano deve essere redatto dal ministro di culto immediatamente dopo la celebrazione e subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato civile (in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione). È dottrina comune che anche per l’invio degli atti di matrimonio fa fede il timbro postale. Qualora l’atto in questione sia stato trasmesso oltre i termini suddetti, l’ufficiale dello stato civile dovrà respingere, con motivato rifiuto scritto, la richiesta di trascrizione non essendo possibile ricorrere ad alcuna norma di legge o regolamento che consenta la trascrizione tardiva. Avverso il rifiuto gli interessati potranno comunque ricorrere alla procedura prevista dall’art. 95 del D.P.R. 396/2000.”

Pertanto appare chiaro dalle indicazioni ministeriali che la data da tenere in considerazione per ritenere adempiuto l’obbligo del ministro di culto di trasmettere l’atto di matrimonio non è la data in cui l’atto è pervenuto al Comune, bensì la data materiale in cui il pastore ha provveduto a spedire per mezzo del servizio postale la richiesta di trascrizione. Nel caso specifico è la data del 16 ottobre riportata sul timbro postale, quella in cui è stata spedita la raccomandata. Diverso sarebbe stato il caso in cui il ministro di culto, o un suo delegato, avesse materialmente consegnato la richiesta all’Ufficio protocollo del Comune. In questo secondo caso ovviamente la data di riferimento sarebbe necessariamente quella del timbro di protocollo.

Pertanto, l’ufficiale di stato civile che riceve nel proprio ufficio la richiesta in data successiva ai cinque giorni, potrà comunque procedere validamente alla trascrizione, se la data di spedizione della richiesta a mezzo postale (fa fede il timbro postale di invio), oppure di registrazione al protocollo (in caso di consegna manuale) sia contenuta entro i cinque giorni.

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