Domanda

Qual è il giusto periodo da prendere a riferimento per calcolare il triennio precedente ai fini del turn-over?

Risposta

Come noto, l’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 consente di cumulare il budget assunzionale non utilizzato per un arco di tre anni rispetto all’anno in cui tale capacità cumulata viene spesa. Detto x l’anno in cui si vuole spendere un budget assunzionale formato nell’anno x-3 sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno x-4, si tratta di chiarire se, per non perdere tale capacità assunzionale, sia sufficiente programmare il reclutamento nell’anno x, oppure sia invece necessario che in tale anno sia bandito il concorso, oppure anche assunto il vincitore.

Con deliberazione n. 18/2018/PAR del 23 maggio 2018, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha chiarito che per individuare il “triennio precedente” ai fini della determinazione dei resti delle capacità assunzionali ancora utilizzabili si deve fare riferimento alla programmazione dei fabbisogni di personale. È infatti in tale contesto che l’ente verifica le esigenze di personale, la ricorrenza dei presupposti per procedere a nuove assunzioni e il rispetto dei vincoli di spesa. Per individuare il triennio di provvista del budget assunzionale bisognerà fare riferimento al primo anno considerato dal piano dei fabbisogni, e risalire a ritroso fino al terzo anno antecedente tale anno. Per utilizzare la capacità derivante dai resti assunzionali di tre anni prima è quindi sufficiente che un’assunzione sia programmata nel primo anno del piano dei fabbisogni, anche se poi, in concreto, l’assunzione si perfeziona in un momento successivo.

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