Domanda

Stiamo nominando una commissione di concorso per il nostro comune e i componenti sono tutti esterni all’ente. Dobbiamo compiere delle verifiche particolari sulla situazione dei componenti?

 

Risposta

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha interessato anche le procedure di formazione delle commissioni di concorso, attraverso l’articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l’art. 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. Analoga disposizione è rinvenibile nell’art. 3, del d.lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

La nuova disposizione, prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, del Titolo II del libro secondo del codice penale (articoli da 314 a 335-bis c.p.), tra gli altri divieti, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi. Come ben specificato nel comma 2, del citato articolo 35-bis, “la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

 

Chiarito l’ambito normativo in cui ci si muove, rispondendo al quesito, è necessario che l’ente che ha provveduto alla nomina della commissione, acquisisca, da ciascun componente (presidente + due componenti) e dal segretario, prima dell’insediamento, un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, che attesti l’assenza di condanne, anche non definitive, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Ricevuta la dichiarazione, il servizio personale o altro ufficio del comune, dovrà provvedere ad acquisire il certificato penale e quello dei carichi pendenti dei quattro interessati, così da compiere la dovuta verifica sulle dichiarazioni rese. É consigliabile che le dichiarazioni e l’acquisizione dei certificati penali, avvenga prima dell’insediamento della commissione giudicatrice.

Sull’argomento, a completamento informativo, si rinvia alla delibera ANAC n. 447 del 17 aprile 2019, con la quale l’Autorità ha ritenuto applicabile il principio dell’inconferibilità dell’incarico di componente o di segretario di una commissione di concorso, anche nei casi in cui la sentenza – anche non definitiva – sia stata pronunciata non solo per reato “consumato”, ma anche per “delitto tentato

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