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Dopo i notevoli cambiamenti introdotti dall’articolo 16 del CCNL 21.05.2018, il nuovo CCNL 2019-2021 ha modificato nuovamente, e in modo sostanziale, l’istituto delle progressioni economiche orizzontali (PEO), oggi denominate progressioni economiche all’interno dell’area. La disciplina contenuta nei precedenti contratti è stata in parte confermata, in parte modificata e integrata con diverse specificazioni di dettaglio che rispondono a problemi applicativi emersi negli ultimi anni. Poiché l’articolo 21 del CCNL 16.11.2022 disapplica sic et simpliciter l’articolo 16 del CCNL 21.05.2018, la disciplina delle PEO di fonte negoziale è oggi solamente quella contenuta nell’articolo 14 dell’ultimo contratto nazionale.
Nel presente studio, ove non indicato diversamente, il riferimento è alle clausole dell’articolo 14 del CCNL 16.11.2022. Benché il contratto non parli più di progressioni economiche orizzontali, ma di progressioni economiche (nell’area) e di differenziali stipendiali, utilizzeremo ancora, di tanto in tanto, l’acronimo PEO per brevità e in quanto diffuso da decenni nella prassi, dato che l’istituto, pur se profondamente modificato dal nuovo CCNL, è nella sostanza il medesimo e non ha cambiato la sua natura.