Esigibilità dell’IVA delle bollette fatture

Quando nasce il debito IVA in relazione alle bollette fatture emesse dal Comune?


Il D.M. n. 370 del 24/10/2000 ha introdotto norme volte alla semplificazioni delle operazioni di gestione dell’I.V.A. dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione e per il servizio lampade votive.

L’art. 1 del decreto consente infatti ai soggetti gestori di tali servizi di procedere all’addebito mediante l’emissione di bollette che tengono luogo delle fatture, denominate bollette fatture, che contengono tutti gli elementi delle fatture, ad eccezione del numero progressivo ed del domicilio dell’utente, i quali possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall’ubicazione dell’utenza; inoltre per lo stesso cliente può essere emessa un’unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti. L’ammontare complessivo delle bollette fatture emesse in ciascun giorno viene annotato nel registro previsto dall’articolo 24 del D.P.R. 633/1972 (registro dei corrispettivi) non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione. Alternativamente, come previsto dal successivo articolo del 2 D.M. n. 370 del 24/10/2000, entro lo stesso termine le bollette fatture emesse possono essere singolarmente annotate nel registro previsto dall’articolo 23 (registro delle fatture di vendita) dello D.P.R. 633/1972. La possibilità di procedere con una unica registrazione contabile realizza evidentemente una notevole semplificazione gestionale.

Anche le bollette fatture devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse allo Sdi, con modalità analoghe a quelle delle fatture elettroniche. Tuttavia, con la risposta ad interpello 476/2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le nuove modalità di emissione dei documenti non modificano quanto previsto dall’art 1 del D.M. n. 370 del 24/10/2020.

Va ricordato che, la modalità di registrazione delle bollette fatture secondo la previsione dell’art. 1 del D.M. n. 370 del 24/10/2000, comporta in sostanza la anticipazione del momento impositivo dell’I.V.A. contenuta nelle bollette fatture, emesse e registrate nel registro dei corrispettivi anticipatamente rispetto al momento effettivo dell’incasso delle somme pagate dagli utenti. Nelle liquidazioni I.V.A. deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare, anche se non riscossa.

Tale conseguenza trova conferma nella risposta ad interpello 24/2024 dell’Agenzia delle entrate. Nel documento di prassi l’agenzia conferma l’applicazione di quanto previsto dell’articolo 4 del D.M. n. 370/2000, secondo il quale, le liquidazioni periodiche relative ai servizi in oggetto, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine, deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi. Come citato in precedenza l’articolo 2 del D.M. n. 370/2000 prevede espressamente l’annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette fatture emesse in ciascun giorno, o dei totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette fatture, consentendo la possibilità di effettuare l’annotazione non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione.

Va precisato che, limitatamente alla gestione del servizio lampade votive, gli incassi possono essere gestiti mediante l’emissione di avvisi di pagamento che, per la forma del documento, non sono assimilabili né alle fatture e nemmeno alle bollette fattura. In questo caso, a norma dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972 punto 6 quater), le somme incassate costituiscono corrispettivi da registrare nel registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. 633/1972 con conseguente esigibilità dell’imposta coincidente con la data di registrazione dell’incasso effettivo della somma dovuta.

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