Fondone Covid-19: via libera dalla Conferenza Stato-città al decreto di conguaglio finale

La prima Conferenza Stato-Città dell’anno porta in dote l’attesissimo decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo del Fondone Covid-19. Come noto, il comma 506 della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) – modificando la legge di riferimento – dispone che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali siano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. In ogni caso per l’anno 2027 deve essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio statale non inferiore a 70 milioni di euro. Il successivo comma 508 istituisce un fondo statale di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con apposito decreto ministeriale da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità individuati con lo stesso decreto. A questo punto manca solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come chiarito dall’art.1 del decreto, per gli enti locali con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i comuni e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane. La loro registrazione contabile avviene al lordo. Questi enti, infatti, accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228/2012.  In ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in  deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell’anno.

Viceversa, per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna “Deficit finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D al decreto, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

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