Cassazione n. 28635 del 7/11/2019: rettifica di rendita in autotutela per correggere errori presenti ab origine (retroattività) – revisione per tener conto di elementi nuovi (non retroattività)

Con l’ordinanza n. 28635 del 7/11/2019 la Cassazione ha ribadito che in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1″… nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso”. (Cassazione S.U. n. 3160/2001). Peraltro, Cass. n. 7042/2014 ha chiarito che “il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell’originario provvedimento. Se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all’originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc” – cfr. anche Cass. n. 13656/2018”.

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