Le novità in materia contabile nella legge di conversione del ‘ Decreto Sostegni 1’

Allo scadere dei sessanta giorni previsti dall’art. 77 della Costituzione, lo scorso 18 maggio la Camera dei Deputati ha finalmente dato il via libera definitivo alla conversione in legge del ‘Decreto Sostegni 1’ (d.l. n. 41 del 22/03/2021). Il lungo iter parlamentare ha apportato importanti novità al testo a suo tempo approvato dal Governo. In tema di finanza locale spiccano in particolare:

  • la possibilità anche per il 2021 di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
  • l’estensione al 2021 della facoltà di utilizzare i dati delle entrate 2019 ai fini della determinazione del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020.
  • la proroga a tutto il 31/12/2021 dell’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e per le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale (la norma del decreto la fissava al 30 giugno). Per il ristoro del mancato gettito derivante dalla suddetta proroga è previsto un incremento del fondo di 330 milioni di euro rispetto ai 165 milioni di euro stanziati dal decreto legge.
  • la sospensione per l’anno 2021 della prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR). Detta esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti da detta esenzione, è istituito un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, il cui riparto avverrà – come di consueto – con apposito decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • l’istituzione di un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi a favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 che individuino sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l’anno 2021.
  • il posticipo al 30 settembre 2021 del termine per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, co. 5, TUEL) qualora il termine ordinario (fissato in 90 giorni dalla delibera di “pre-dissesto”) scada antecedentemente a tale data. Sono altresì rimessi nei termini anche gli enti per i quali il suddetto termine sia scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché gli enti che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di presentare un nuovo piano a modifica di un piano precedente già presentato.
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